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Ordinanza

Ordinanza n. 116/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, con il ricorso principale: - del decreto della Regione Calabria del 23 febbraio 2026, n. 2591, con cui è stata disposta la voltura dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio della RSA San Francesco di Paola, per n. 60 posti letto di RSA per anziani (R2), da Universiis Società Cooperativa Sociale in favore della società Gruppo San Michele S.r.l.; - ove occorrer possa, della comunicazione dell’ASP di Cosenza del 24 febbraio 2026, prot. n. 31036, con cui è stato ordinato a Universiis Società Cooperativa Sociale di procedere alla consegna della RSA San Francesco di Paola in favore di Gruppo San Michele S.r.l. in data 26 febbraio 2026, ore 10:30; - di tutti gli atti del procedimento di voltura dell’autorizzazione sanitaria; - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi al precedente; con i motivi aggiunti: - ove occorrer possa, i) della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASP di Cosenza del 9 febbraio 2026, n. 104, recante il parere favorevole alla voltura dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio in favore del Gruppo San Michele; ii) nonché della proposta di deliberazione della voltura in favore di Gruppo San Michele, inclusi tutti i relativi allegati; - di tutti gli eventuali atti presupposti, conseguenti o connessi ai precedenti.

Giustizia amministrativa202600246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto regionale di voltura dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio della RSA San Francesco di Paola in favore del nuovo gestore, unitamente all’ordine dell’ASP di consegna della struttura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e subentrante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto regionale che ha disposto la voltura dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio di una RSA per anziani di 60 posti letto, dall’impresa ricorrente alla società subentrante, nonché la comunicazione dell’ASP che le ordinava di consegnare la struttura. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il parere favorevole del Commissario Straordinario dell’ASP e la proposta di deliberazione relativa alla voltura. Il TAR ha esaminato le istanze cautelari ai sensi dell’art. 55 c.p.a., rilevando preliminarmente che la controversia non riguarda l’affidamento di un servizio pubblico e non è quindi soggetta al rito speciale degli artt. 120 ss. c.p.a. La ricorrente sosteneva, in sostanza, l’illegittimità della voltura e la propria pretesa a proseguire nella gestione della RSA fino alla conclusione della nuova procedura di evidenza pubblica.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha valorizzato la precedente sentenza del medesimo Tribunale del 31 dicembre 2025, che aveva dichiarato inefficace il contratto stipulato tra l’ASP e il nuovo gestore, differendo tuttavia l’inefficacia fino al completamento della nuova procedura di evidenza pubblica o, comunque, fino al 30 giugno 2026. Secondo il TAR, il contenuto precettivo di quella sentenza legittima, per il periodo di temporanea efficacia del contratto, l’attribuzione al nuovo gestore dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio della RSA. Poiché la struttura è pubblica e la gestione è attribuita sulla base di un contratto temporaneamente efficace, la voltura dell’autorizzazione non richiede il consenso del precedente gestore. La ricorrente conserva un interesse giuridicamente qualificato allo svolgimento della nuova gara, ma soltanto un interesse di mero fatto alla prosecuzione della gestione fino alla sua conclusione. L’accordo stipulato con l’ASP ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992 riguarda esclusivamente l’acquisto di prestazioni in favore dell’utenza e non attribuisce un titolo alla continuazione della gestione della RSA. Il TAR ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché l’interesse dedotto presenta esclusivamente natura economica. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in 1.000 euro per ciascuna delle tre parti resistenti, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto la domanda cautelare è stata rigettata per assenza del fumus boni iuris e, comunque, del periculum in mora.

  • artt. 120 ss. c.p.a.

    Il rito speciale in materia di affidamento di servizi pubblici non è applicabile, poiché la controversia non attiene alla procedura di affidamento di un servizio pubblico.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    L’accordo tra l’ASP e la precedente gestore riguarda l’acquisto delle prestazioni sanitarie in favore dell’utenza e non costituisce titolo per la prosecuzione della gestione della RSA.

Massime di principio

  • Quando una sentenza dichiara l’inefficacia di un contratto di gestione ma ne differisce gli effetti fino alla conclusione di una nuova procedura di evidenza pubblica o a una data determinata, il gestore individuato dal contratto temporaneamente efficace può essere destinatario dell’autorizzazione sanitaria necessaria all’esercizio della struttura durante tale periodo.
  • In una struttura sanitaria di proprietà pubblica, l’attribuzione temporanea della gestione mediante contratto ancora efficace consente la voltura dell’autorizzazione sanitaria in favore del nuovo gestore senza necessità del consenso del precedente gestore.
  • L’interesse dell’operatore uscente alla prosecuzione della gestione di una struttura pubblica fino alla conclusione della nuova gara è un interesse di mero fatto, se il titolo contrattuale non gli attribuisce espressamente il diritto a continuare la gestione; resta invece giuridicamente qualificato l’interesse alla corretta indizione e allo svolgimento della nuova procedura di evidenza pubblica.
  • Un accordo concluso ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992, avente a oggetto l’acquisto di prestazioni sanitarie in favore dell’utenza, non attribuisce di per sé al soggetto contraente un titolo per continuare a gestire la struttura sanitaria.
  • In sede cautelare manca il periculum in mora quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente ha esclusivamente natura economica e non sono allegati ulteriori effetti irreversibili o non adeguatamente ristorabili.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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