Sentenza del 16/10/2020 n. 22481 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo all'anno 2002. Il signor (XXXXX) deduceva vizi di motivazione e contestava il proprio coinvolgimento in qualità di legale rappresentante; la (XXXXX) s.r.l. in liquidazione deduceva, tra l'altro, la nullità dell'avviso per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. 27 luglio 2000, n. 212, dopo il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso del sig. (XXXXX) per carenza di interesse e lo ha condannato alle spese del giudizio di legittimità. Ha invece accolto il primo motivo di ricorso della (XXXXX) s.r.l., ritenendo che l'avviso di accertamento fosse stato emanato senza rispettare il termine dilatorio di 60 giorni successivo al processo verbale di constatazione e che tale violazione rendesse illegittimo l'atto (anche se gli accessi erano collegati a indagini penali o eseguiti da polizia giudiziaria, salvo casi di indagine a tavolino). La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'originario ricorso della contribuente; le spese tra la società e l'Agenzia sono state compensate.
Norme richiamate
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Stabilisce il termine dilatorio di 60 giorni decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni; l'inosservanza rende illegittimo l'atto impositivo emesso 'ante tempus', salvo comprovate ragioni di urgenza.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Viene invocato come possibile motivo di cassazione per insufficiente o contraddittoria motivazione; nel caso di specie le doglianze mosse con riferimento a questo motivo sono state ritenute inammissibili o infondate.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex multis: Sez. Un., 29/07/2013, n. 18184; Sez. V, 12/07/2017, n. 17202; Sez. V, 31/07/2018, n. 20267)
Principi: il termine dilatorio di 60 giorni deve essere rispettato; l'illegittimità sussiste anche quando l'atto è emanato prima della scadenza e notificato dopo; l'onere di provare le ragioni di urgenza grava sull'Amministrazione; la regola si applica anche ad accessi brevi e ad accessi eseguiti dalla polizia giudiziaria, salvo eccezioni limitate (es. indagini a tavolino).
Massime di principio
- Quando sia stato redatto un processo verbale di constatazione a seguito di accesso, ispezione o verifica, l'Amministrazione deve rispettare il termine dilatorio di 60 giorni prima di emanare l'avviso di accertamento, per garantire il contraddittorio procedimentale.
- L'illegittimità dell'atto sussiste se l'avviso è stato emanato prima della scadenza del termine, anche se la notifica è avvenuta successivamente: il termine riguarda l'emanazione dell'atto, non solo la notifica.
- L'onere di dimostrare l'esistenza di specifiche ragioni di urgenza che giustifichino l'anticipata emanazione dell'atto grava sull'Amministrazione finanziaria.
- La regola dei 60 giorni si applica indipendentemente dal fatto che l'accesso sia stato eseguito dalla polizia giudiziaria o dalla polizia tributaria, salvo le ipotesi di indagine cd. a tavolino; se vi è stata un'intromissione autoritativa nei luoghi del contribuente, devono valere le garanzie dell'art. 12, comma 7.
- Un soggetto non ha interesse a impugnare in proprio un atto che non lo riguarda personalmente: chi è stato destinatario dell'atto (es. la società) deve proporre l'impugnazione nella veste corrispondente; un ricorso presentato da persona non destinataria può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- In caso di evoluzione giurisprudenziale successiva alla proposizione del ricorso, il giudice può compensare le spese processuali tra le parti.
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