Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 280/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1048/2024 del 18.04.2024 (giudizio R.G. n. 8263/2023), notificata il 23.04.2024 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato al pagamento in favore del ricorrente della somma corrispondente a quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR in godimento alla data di deposito del ricorso, oltre accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine.

Giustizia amministrativa202502341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice ordinario che aveva condannato il Ministero al pagamento di un risarcimento per illegittima reiterazione di contratti a termine

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero, con cui era stato riconosciuto il diritto al pagamento di una somma pari a quattro mensilità della retribuzione di riferimento per il TFR, oltre agli accessori di legge, a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito dichiarando che la sentenza era in fase di liquidazione e producendo l'ordine di pagamento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha ricevuto l'accredito delle somme liquidate, ma ha inizialmente insistito per l'accoglimento del ricorso e, dopo l'ordinanza istruttoria del TAR, ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessata materia del contendere, rilevando che il giudicato civile era stato integralmente eseguito nel corso del giudizio mediante il pagamento del risarcimento dovuto. Ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero in applicazione della soccombenza virtuale. Il Collegio ha ritenuto che, in assenza del pagamento sopravvenuto, il ricorso sarebbe stato accolto, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari, tenuto conto della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'esito di cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni è ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza; il suo decorso integra, insieme al giudicato e alla notificazione della sentenza, i presupposti processuali per l'accoglimento della domanda.

  • D.M. 55/2014

    I parametri forensi sono utilizzati per liquidare le spese, con riduzione in ragione della semplicità, della serialità dell'attività difensiva e della cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale del credito riconosciuto da una sentenza passata in giudicato, intervenuto nel corso del processo, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa esecutiva.
  • Quando l'amministrazione esegue il giudicato soltanto dopo la notificazione e l'iscrizione a ruolo del ricorso per ottemperanza, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, verificando se, senza il pagamento sopravvenuto, la domanda sarebbe stata accolta.
  • Ai fini dell'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione, rilevano il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, termine applicabile anche a tale giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.