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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-395/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021. — EP e GM contro Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 2, lettera l) – Articolo 5, paragrafo 1 – Cambiamento dell’orario di partenza di un volo – Partenza rinviata di circa tre ore – Informazione ai passeggeri nove giorni prima della partenza – Nozioni di “cancellazione del volo” e di “ritardo”. — Causa C-395/20

Giurisprudenza europea62020CJ0395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che un semplice spostamento dell’orario di partenza di un volo, inferiore a tre ore e senza cambiamenti dell’itinerario o della programmazione del volo, non costituisce una cancellazione ai sensi del regolamento n. 261/2004. La comunicazione anticipata ai passeggeri non trasforma il ritardo in cancellazione. Poiché la risposta alla prima questione era dirimente, la Corte non ha esaminato la seconda questione sull’eventuale offerta di volo alternativo.

Rinvio dell’orario di partenza di un volo di meno di tre ore, comunicato in anticipo: distinzione tra "cancellazione" e "ritardo" ai sensi del regolamento n. 261/2004.

La questione giuridica

Se lo spostamento dell’orario di partenza di un volo di circa tre ore, comunicato nove giorni prima e senza altre modifiche alla programmazione, integri una "cancellazione del volo" ai sensi dell’articolo 2, lettera l), e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004; in subordine, se tale comunicazione costituisca un’offerta di volo alternativo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e se debba rispettare i requisiti degli articoli 5 e 8 del regolamento.

Principio di diritto

Un volo non può essere qualificato come "cancellato" ai sensi dell’articolo 2, lettera l), e dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 quando il vettore aereo operativo si limita a rinviare l’orario di partenza di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche alla programmazione del volo, anche se la modifica è comunicata ai passeggeri con anticipo di vari giorni. In tale ipotesi resta applicabile la disciplina del ritardo, non quella della cancellazione, e non sorge il diritto alla compensazione pecuniaria previsto per la cancellazione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettera l), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 6 regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 8, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004

Rinvio dell’orario di partenza e nozione di cancellazione del volo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Düsseldorf in materia di diritti dei passeggeri aerei ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. La controversia oppone due passeggeri, EP e GM, alla compagnia Corendon Airlines, a fronte del rifiuto di quest’ultima di corrispondere la compensazione pecuniaria richiesta per la modifica dell’orario di partenza del volo prenotato.

Fatti e procedimento principale

I passeggeri avevano prenotato un volo "tutto compreso" da Düsseldorf ad Antalya, inizialmente previsto per le ore 13:20 del 18 maggio 2019. La compagnia aerea ha successivamente mantenuto il medesimo volo ma ne ha spostato l’orario di partenza alle 16:10 dello stesso giorno, informando i passeggeri nove giorni prima. Il volo ha poi subito un ulteriore ritardo e ha effettivamente decollato alle 17:02.

I passeggeri hanno chiesto 400 euro ciascuno ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004. Il giudice di primo grado ha respinto la domanda; il Landgericht Düsseldorf ha quindi sottoposto alla Corte due quesiti, chiedendo in sostanza se tale modifica oraria integri una cancellazione e, in subordine, se la comunicazione del nuovo orario possa valere come offerta di volo alternativo.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004, che definisce la "cancellazione del volo" come la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, del medesimo regolamento, relativo ai diritti dei passeggeri in caso di cancellazione;
  • l’articolo 6, che disciplina il ritardo del volo;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sulla compensazione pecuniaria di 400 euro per determinate tratte;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, sul diritto al rimborso o al riavviamento.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda la propria giurisprudenza secondo cui il volo è un’operazione di trasporto aereo, ossia un’unità di trasporto realizzata secondo un itinerario previamente stabilito dal vettore. Ne consegue che la cancellazione presuppone la mancata effettuazione del volo originariamente programmato, mentre il ritardo riguarda l’effettuazione del medesimo volo con partenza posticipata.

La Corte ribadisce che ritardo e cancellazione sono nozioni distinte. Un volo ritardato non diventa cancellato solo perché il ritardo è significativo. La cancellazione si configura, invece, quando i passeggeri vengono trasportati su un volo diverso, con programmazione originaria differente da quella del volo iniziale.

Nel caso di specie, il semplice rinvio dell’orario di partenza di meno di tre ore, senza altre modifiche, non consente di qualificare l’operazione come cancellazione. La circostanza che la modifica sia stata comunicata nove giorni prima non incide su tale qualificazione, poiché il regolamento distingue comunque in modo netto tra voli cancellati e voli ritardati.

Seconda questione pregiudiziale

Poiché la Corte ha escluso che vi fosse una cancellazione del volo, ha ritenuto non necessario rispondere alla seconda questione relativa alla possibile qualificazione della comunicazione come offerta di volo alternativo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii).

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che l’articolo 2, lettera l), e l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che un volo non è considerato "cancellato" quando il vettore aereo operativo rinvia l’orario di partenza di meno di tre ore, senza apportare altre modifiche a tale volo.

Principio operativo per la prassi

Per gli operatori e i difensori delle compagnie aeree, la decisione conferma che una mera riprogrammazione dell’orario di partenza, se non accompagnata da una diversa operazione di trasporto, resta un ritardo e non una cancellazione. Di conseguenza, la compensazione pecuniaria prevista per la cancellazione non è dovuta solo per effetto dello spostamento anticipatamente comunicato dell’orario di partenza.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereidiritti dei passeggericompensazione pecuniariaritardo e cancellazione del volo

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