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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26036/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda il classamento catastale di un immobile dichiarato con procedura DOCFA come nuova costruzione. La società contribuente aveva proposto la categoria E/3 per una cabina elettrica ubicata nel Comune di Biccari, con rendita di euro 912,00. L'Ufficio provinciale del Territorio di Foggia aveva invece rettificato la categoria in D/1, confermando la rendita proposta, e aveva notificato il relativo avviso di accertamento. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo l'erroneità della categoria D/1 e la natura di bene di interesse pubblico dell'immobile; la CTP aveva mantenuto il classamento D/1 ma ridotto la rendita. In appello la CTR aveva accolto integralmente il gravame della società, annullando l'avviso. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR annullato d'ufficio l'atto per difetto di motivazione, richiamando indebitamente il codice del processo amministrativo e ritenendo non motivato l'avviso nonostante la procedura DOCFA e la motivazione contenuta nell'atto; con il secondo ha dedotto violazione della normativa catastale, sostenendo che un parco eolico e le relative cabine e aerogeneratori devono essere classificati in categoria D/1, non in categoria E, secondo un orientamento consolidato della Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la CTR aveva violato l'art. 112 c.p.c. pronunciando d'ufficio la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, questione non sollevata dal contribuente, e aveva erroneamente applicato regole del codice del processo amministrativo in un giudizio tributario. Ha anche rilevato che l'avviso era adeguatamente motivato, trattandosi di procedura DOCFA partecipata e contenendo una giustificazione sufficiente della rettifica di categoria. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui i parchi eolici, in quanto centrali elettriche, sono accatastabili in categoria D/1 e vi rientrano anche cabina elettrica e aerogeneratori ai fini della rendita. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando corretta la classificazione D/1 - opifici, ferma restando la minor rendita già attribuita dalla CTP e non impugnata dall'Ufficio in appello. Ha compensato le spese dei gradi di merito e condannato la società contribuente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato come parametro per dedurre la nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione della normativa catastale e processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare d'ufficio su una nullità dell'atto non eccepita dalla parte; la CTR ha violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario si applicano le norme del d.lgs. n. 546/1992 e, per quanto non disposto e compatibile, quelle del c.p.c.; non è consentito il richiamo al codice del processo amministrativo.

  • art. 31, comma 4, d.lgs. n. 104 del 2010

    La CTR lo ha richiamato indebitamente in un giudizio tributario; la Corte evidenzia che la norma non è applicabile al processo tributario.

  • art. 7 l. 21/2000

    Norma richiamata nel ricorso come erroneamente applicata dalla CTR; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della Corte.

  • artt. 3 e 10 R.D.L. n. 652 del 1939

    Richiamati dal ricorrente e considerati nel quadro della disciplina catastale applicabile al classamento degli immobili.

  • art. 65 d.P.R. n. 1142 del 1949

    Richiamato nel ricorso per sostenere la correttezza della classificazione catastale in categoria D/1.

  • d.l. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40

    La Corte lo richiama per affermare l'incompatibilità tra immobili destinati a uso industriale/commerciale dotati di autonomia funzionale e reddituale e la classificazione in categoria E.

  • L. n. 387 del 2003, art. 12

    La Corte richiama il precedente secondo cui la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per impianti da fonti rinnovabili non incide sulla classificazione catastale.

  • d.m. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    Richiamato nel secondo motivo per la disciplina catastale degli immobili; la Corte lo considera nel contesto della corretta classificazione D/1 degli impianti eolici.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario il giudice non può applicare, in luogo delle norme speciali del processo tributario e del c.p.c. compatibile, regole proprie di altri riti processuali, né può dichiarare d'ufficio la nullità dell'atto impugnato per un vizio non dedotto dalla parte, salvo i limiti propri del processo.
  • La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando, in una procedura DOCFA partecipata, l'Ufficio indichi la ragione della rettifica di categoria e non disconosca gli elementi di fatto forniti dal contribuente.
  • I parchi eolici, in quanto configurabili come centrali elettriche, sono accatastabili in categoria D/1; nella valutazione catastale devono essere compresi gli elementi funzionalmente e strutturalmente inseriti nell'impianto, come cabine elettriche e aerogeneratori.
  • La destinazione dell'immobile a uso industriale o commerciale e la sua autonomia funzionale e reddituale sono incompatibili con la permanenza in categoria E, la quale non può ricomprendere beni aventi autonoma rilevanza economica e produttiva.

Come è indicizzato

MaterieCatasto
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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