Cassazione Civile, Ordinanza n. 22767/2023 del 27/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (terzo acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di usucapione di un fabbricato sito in Piedimonte Matese proposta da un soggetto nei confronti del padre, di alcuni fratelli e di un terzo acquirente dell'immobile. I convenuti rimanevano per lo più contumaci, salvo il terzo acquirente che chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettava la pretesa; la Corte d'appello confermava il rigetto, respingendo sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione il ricorrente deduceva, con un unico motivo articolato in due censure, la violazione degli artt. 1140, 1141, 1158, 1164, 2727, 2728, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente negato l'usucapione per difetto di prova dell'interversione del possesso, nonostante il ricorrente non avesse ricevuto in origine la detenzione dell'immobile in forza di un titolo detentivo emerso in causa; con la seconda censura lamentava la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. e delle norme sul possesso, assumendo che la Corte avesse rilevato d'ufficio l'esistenza di un titolo detentivo originario e che tale fatto costitutivo dovesse invece essere allegato e provato dalla controparte. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le doglianze mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre chiarito che sussisteva una doppia conforme, perché i giudici di merito avevano adottato la medesima ricostruzione in fatto e in diritto sulla mancata prova del possesso ad usucapionem e dell'interversione del possesso. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente alle spese, all'ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'importo in favore della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha condiviso la proposta formulata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ha ritenuto inammissibili le censure perché dirette a contestare l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiuti dai giudici di merito, e ha escluso che mancasse la doppia conforme. Ha affermato che la valutazione dell'animus possidendi e del corpus possessionis, così come l'accertamento dell'eventuale interversione del possesso, appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non apparente o non manifestamente illogica. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e alle ulteriori conseguenze economiche previste dalla decisione.
Norme richiamate
art. 1140 c.c.
Richiamato in tema di possesso; la sua applicazione dipende dall'accertamento in fatto del corpus e dell'animus possidendi.
art. 1141 c.c.
Richiamato per la distinzione tra detenzione e possesso e per l'eventuale interversione del possesso; la Corte ha escluso che vi fosse stata un'indebita rilevazione officiosa del titolo detentivo.
art. 1158 c.c.
Richiamato quale norma sull'usucapione; la sua operatività richiede la prova del possesso utile per il tempo previsto dalla legge.
art. 1164 c.c.
Richiamato in relazione all'interversione del possesso e alla trasformazione della detenzione in possesso utile all'usucapione.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni; non ha inciso sulla decisione, che è stata risolta sul piano della valutazione delle prove e dell'accertamento di fatto.
art. 2728 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni legali; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, limitandosi a respingere le censure di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha ribadito che la doglianza non poteva tradursi in una rivalutazione del materiale probatorio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
art. 345 c.p.c.
Richiamato nella censura sul preteso rilievo d'ufficio di un titolo detentivo; la Corte ha escluso che vi fosse stata tale violazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nella censura di ultrapetizione/rilievo officioso; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
art. 380-bis c.p.c.
Usato per la definizione camerale del ricorso e per la decisione conforme alla proposta del relatore.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale dopo la richiesta di decisione del ricorrente.
art. 96 c.p.c.
Applicato perché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., con condanna a una somma ulteriore in favore della controparte e alla somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la mera ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti del controllo di legittimità.
- In tema di usucapione, l'accertamento del possesso utile, dell'animus possidendi, del corpus possessionis e dell'eventuale interversione del possesso è rimesso al giudice di merito.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del materiale istruttorio o per sostituire la propria lettura delle prove a quella dei giudici di merito.
- Ricorre la doppia conforme quando il giudice d'appello conferma la decisione di primo grado con la medesima ricostruzione in fatto e in diritto, rendendo inammissibili le censure che attaccano solo l'apprezzamento probatorio.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato.
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