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Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza volta alla stipula di un accordo contrattuale per l’erogazione di prestazioni di Medicina di Laboratorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, già accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per il percorso assistenziale di Medicina di Laboratorio, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Azienda Sanitaria di Matera sull’istanza del 23 dicembre 2025, successivamente sollecitata il 9 febbraio 2026, diretta a ottenere la contrattualizzazione ai sensi dell’art. 8-quinquies della legge n. 502/1992. La ricorrente ha dedotto l’obbligo dell’amministrazione di definire espressamente il procedimento. L’ASM e la Regione Basilicata si sono costituite resistendo al ricorso. Il giudizio non concerneva l’accertamento di un diritto alla contrattualizzazione, ma l’illegittimità dell’inerzia amministrativa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’obbligo di provvedere. Ha chiarito che l’accreditamento non determina, di per sé, un diritto alla contrattualizzazione né un obbligo automatico di contrarre a carico dell’amministrazione, poiché la decisione sull’an della contrattualizzazione resta discrezionale e deve tenere conto della programmazione sanitaria regionale, dell’effettivo fabbisogno territoriale e della sostenibilità finanziaria. Tuttavia, il soggetto già accreditato è titolare di un interesse legittimo alla definizione espressa del procedimento. Le ragioni ostative esposte dall’amministrazione soltanto nelle proprie difese non possono sostituire il provvedimento espresso richiesto. L’Azienda Sanitaria di Matera è stata quindi condannata a provvedere espressamente sull’istanza entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Prefetto di Matera quale commissario ad acta, con facoltà di delega e oneri a carico dell’azienda sanitaria. Le spese sono state poste a carico dell’ASM e liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; è stata inoltre disposta la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies l. 502/1992

    La contrattualizzazione delle strutture sanitarie accreditate dipende dalla programmazione sanitaria regionale, dall’effettivo fabbisogno territoriale e dalla disponibilità di risorse economiche; l’accreditamento non comporta automaticamente un obbligo dell’amministrazione di stipulare l’accordo.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    La decisione sull’inerzia amministrativa deve essere trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti al passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • L’accreditamento di una struttura sanitaria privata non attribuisce, di per sé, un diritto alla contrattualizzazione né impone all’amministrazione un obbligo automatico di stipulare l’accordo previsto dall’art. 8-quinquies della legge n. 502/1992.
  • La scelta sull’an della contrattualizzazione di una struttura sanitaria accreditata resta discrezionale e deve essere esercitata alla luce della programmazione sanitaria regionale, del fabbisogno effettivo del territorio e della sostenibilità finanziaria.
  • La struttura sanitaria già accreditata è titolare di un interesse legittimo alla conclusione espressa del procedimento avviato con l’istanza di contrattualizzazione, anche quando l’esito della valutazione amministrativa possa essere negativo.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, le ragioni ostative alla definizione favorevole dell’istanza non possono essere fatte valere per la prima volta nelle difese processuali, ma devono essere formalizzate in un provvedimento espresso che concluda il procedimento.
  • In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, il giudice può imporre all’amministrazione un termine per provvedere e nominare un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOttemperanza e commissario ad actaDifetto di motivazione

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