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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12364/2023 del 24/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Botter impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'appello contro il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo disposto nel procedimento in cui è indagato per reati relativi a truffa e riciclaggio (artt. 110-640, commi 1 e 2, n.1; 648-ter). Il sequestro, anche per equivalente, riguardava l'ammontare di crediti ritenuti indebitamente acquisiti dal Consorzio Casa Zero. Il ricorrente deduce principalmente: (i) violazione di legge per avere il Tribunale equiparato la rinuncia all'impugnazione del riesame alla mancata proposizione del riesame, con conseguente preclusione a contestare in appello i profili genetici della misura (fumus delicti); (ii) errata delimitazione dei rimedi impugnatori, sostenendo che il riesame non sia l'unico rimedio per censurare i vizi genetici del sequestro e che l'istanza ex art. 322-bis c.p.p. possa essere proposta anche senza fatti sopravvenuti; (iii) mancata e insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.p. in relazione agli elementi sopravvenuti (verbali ex art. 391-bis/391-ter e consulenza tecnica) richiamati in appello.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure principali: la rinuncia all'impugnazione del riesame, intervenuta dopo l'attivazione del rimedio, costituisce causa sopravvenuta di inammissibilità dell'appello per i profili attinenti ai presupposti genetici della misura; quindi l'appello non può riproporre le stesse censure sui fatti genetici che erano oggetto del riesame cui si è poi rinunciato. La Corte ha inoltre valutato come generico e autosufficientemente insufficiente l'ultimo motivo relativo alla mancata motivazione rispetto agli elementi sopravvenuti, rilevando la necessità di produrre gli atti relativi all'istanza di revoca e al motivo di appello per consentire un esame completo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 322 c.p.p.

    Regola il riesame in materia di misure reali; la Corte interpreta il riesame come rimedio integralmente devolutivo e idoneo a verificare pienamente i presupposti genetici della misura, tanto che la rinuncia successiva a quel rimedio preclude la riproposizione delle stesse censure in appello.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Norma che disciplina l'appello cautelare; la Corte sottolinea la differenza ontologica tra le censure proponibili con l'appello cautelare e quelle tipiche del riesame, ritenendo che la scelta di rinunciare al riesame determini la preclusione di censure sui presupposti genetici.

  • art. 324 c.p.p.

    Norme sul procedimento di riesame richiamate nel contesto della discussione sul carattere devolutivo del riesame; utilizzata per spiegare il controllo pieno sui presupposti genetici esercitabile con il riesame.

  • art. 321, comma 2 c.p.p.

    Richiamato nella pluralità di rimedi impugnatori e nella distinzione tra modalità di gravame; la Corte lo utilizza per collocare il riesame e l'appello nei diversi ambiti di cognizione.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma sul dovere di motivazione degli atti; la Corte ha ritenuto generica e non autosufficiente l'asserita mancanza di motivazione circa gli elementi sopravvenuti, perché mancava la documentazione necessaria.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) c.p.p.

    Fondamento delle censure in cassazione (violazione di legge e difetto di motivazione); la Corte ha esaminato e rigettato le doglianze formulate ai sensi di queste disposizioni.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali nella fase di cassazione; la Corte ha pronunciato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato come norma procedurale relativa al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; indicazione procedurale sulla modalità di trattazione.

  • Sezioni Unite, sent. "Romagnoli" n. 29952/2004 e "Noemi" n. 46201/2018

    Giurisprudenza di riferimento sulla possibilità di revoca del sequestro anche in assenza di fatti sopravvenuti e sulla distinzione tra mancata proposizione del riesame e rinuncia all'impugnazione; la Corte, tuttavia, distingue il caso della rinuncia intervenuta dopo l'attivazione del riesame da quello della mera omissione e ritiene che le Sezioni Unite non impongano l'interpretazione proposta dal ricorrente.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione del riesame, quando intervenuta dopo l'attivazione del rimedio, costituisce causa sopravvenuta di inammissibilità dell'appello per le doglianze attinenti ai presupposti genetici della misura (p. es. fumus delicti)
  • La mancata proposizione tempestiva del riesame e la rinuncia successiva sono situazioni diverse: la prima è un'inammissibilità originaria, la seconda è un'astensione volontaria dall'esercizio di un potere già attivato e puo' precludere ricorsi successivi sulle medesime questioni
  • Riesame e appello cautelare sono rimedi alternativi e ontologicamente differenti: il riesame ha natura integralmente devolutiva sui presupposti genetici, mentre l'appello ha cognizione più limitata su quelle stesse questioni se la parte ha rinunciato al riesame
  • Se si vogliono eccepire elementi sopravvenuti a discarico (nuovi verbali, consulenze ecc.), è necessario allegare in modo autosufficiente nell'impugnazione i relativi atti e il provvedimento impugnato affinché il giudice possa valutare la rilevanza di tali elementi
  • In caso di dubbio interpretativo tra giurisprudenza, il comportamento processuale della parte (attivazione del riesame e successiva rinuncia) ha rilievo decisivo nel delimitare l'ambito di cognizione del giudice d'appello

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