Sentenza n. 4276/2026 - Milano, Sezione 1
in punto -quanto al ricorso n. 1859 del 2026: per l’ottemperanza di cui alle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio nn. 754/2025 (r.g. 1641/2024), 771/2025 (r.g. 1779/2024) e 751/2025 (r.g. 723/2024), munite di attestazione di conformità e notificate all’Amministrazione, rispettivamente nelle date del 1° settembre 2025, 9 settembre 2025 e 1° settembre 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passate in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giuste attestazioni rilasciate dalla Cancelleria in data 4 febbraio 2026; sentenze con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente per complessivi € 1.250,00 oltre spese generali e accessori di legge; - quanto al ricorso numero di registro generale 2183 del 2026: per l’ottemperanza di cui alle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio nn. 64, 65, 66 e 81 del 2026, munite di attestazione di conformità e notificate all’Amministrazione tra il 26 gennaio e il 30 gennaio 2026, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 25 maggio 2026; sentenze con le quali sono state disposte le condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dell’odierno ricorrente, in quanto antistatario, per complessivi euro 1.032,00, oltre spese generali e accessori di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione di sette sentenze del Tribunale di Busto Arsizio che avevano disposto la distrazione in favore del ricorrente delle spese legali, per complessivi 2.282 euro oltre spese generali e accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Con due ricorsi riuniti, il difensore antistatario ha chiesto l'ottemperanza delle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio nn. 754, 771 e 751 del 2025 e nn. 64, 65, 66 e 81 del 2026, passate in giudicato e notificate al Ministero. Deduceva che, nonostante la notificazione dei titoli esecutivi e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, l'Amministrazione non aveva pagato le spese legali distratte in suo favore; chiedeva l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese dei giudizi di ottemperanza. Nel corso dei giudizi il Ministero ha eseguito le sentenze nn. 751 e 754 del 2025 e nn. 64, 65 e 66 del 2026. Sono rimaste ineseguite le sentenze nn. 771 del 2025 e 81 del 2026, per le quali risultavano il passaggio in giudicato, la notificazione e l'inutile decorso del termine di 120 giorni.
La decisione
I ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva e sovrapponibilità delle vicende. Il ricorrente ha prodotto le attestazioni di passaggio in giudicato richieste con ordinanza nel ricorso n. 1859/2026. Il TAR ha dichiarato cessata parzialmente la materia del contendere per le sentenze nn. 751 e 754 del 2025 e nn. 64, 65 e 66 del 2026, già eseguite dall'Amministrazione il 1° luglio 2026. Ha accolto la domanda di ottemperanza per le sentenze nn. 771 del 2025 e 81 del 2026, rimaste ineseguite dopo la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione dei titoli: ha ordinato al Ministero di darvi completa esecuzione entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, da attivare a semplice richiesta dell'interessato e incaricato di provvedere entro i successivi 60 giorni; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specifici e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Non è stato liquidato compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese dei giudizi riuniti, liquidate complessivamente in 400 euro, oltre accessori di legge e rimborso dei contributi unificati, se versati; la liquidazione tiene conto dell'adempimento parziale intervenuto dopo l'introduzione dei giudizi, della connessione, della soccombenza per le pronunce ancora ineseguite e del carattere seriale e limitatamente impegnativo delle controversie.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Il ricorrente in epigrafe agisce in proprio, dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alle sentenze suindicate, pronunciate all’esito dei procedimenti meglio indicati in epigrafe, all’esito dei quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato dal Tribunale di Busto Arsizio al pagamento di spese legali, con distrazione a favore del ricorrente medesimo, per un importo complessivo di euro 2.282,00 oltre a spese generali e accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore odierno ricorrente in quanto antistatario.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l'esecuzione delle pronunce passate in giudicato che impongono alla pubblica amministrazione il pagamento di somme, comprese le spese legali distratte in favore del difensore antistatario.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30 del 1997
Risulta, dunque, per entrambe le sentenze appena citate, che le stesse sono rimaste ineseguite una volta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
Per agire esecutivamente nei confronti dell'Amministrazione statale in relazione a un titolo che comporta il pagamento di somme deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo; scaduto inutilmente tale termine, la persistente mancata esecuzione può fondare l'accoglimento dell'ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30 del 1997
Il commissario ad acta eseguirà le sentenze in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il meccanismo del pagamento in conto sospeso.
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che la condanna al pagamento di somme, l'ottemperanza può essere accolta una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- Se, durante un giudizio di ottemperanza relativo a più titoli, l'Amministrazione esegue solo alcune delle pronunce, per quelle già soddisfatte va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere, mentre l'ottemperanza va disposta per i titoli ancora ineseguiti.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare contestualmente un commissario ad acta, fissando il termine per l'intervento sostitutivo e prevedendo, in caso di incapienza, il ricorso agli strumenti di pagamento in conto sospeso disciplinati dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
- Le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell'Amministrazione che abbia adempiuto solo parzialmente dopo la proposizione del ricorso, tenendo conto della soccombenza sui titoli ancora ineseguiti e del carattere seriale e limitatamente complesso delle controversie.
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