Cassazione Penale, Ordinanza n. 24491/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il procedimento riguarda un'imputazione di furto: il Tribunale aveva condannato l'imputato a mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La Corte di appello di Bologna ha poi parzialmente riformato la decisione, dichiarando la prescrizione del reato ma confermando le statuizioni civili. In cassazione, l'imputato ha proposto un unico motivo, articolando censure che, secondo la Corte, miravano in sostanza a ottenere un riesame del merito della ricostruzione dei fatti e delle valutazioni probatorie compiute dal giudice di appello, senza denunciare specifici travisamenti della prova. La doglianza è stata ritenuta anche non confrontarsi con la congrua motivazione resa dalla Corte territoriale in ordine all'attribuibilità del fatto all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze tendevano a sollecitare un sindacato di merito precluso in sede di legittimità e che la motivazione della sentenza impugnata non presentava carenze o manifesta illogicità, né errori di applicazione della legge penale. È stata inoltre evidenziata la mancata effettiva contestazione della motivazione di appello sull'attribuzione del fatto. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
richiamato solo in via implicita dalla fattispecie di furto oggetto del giudizio; il testo non sviluppa questioni interpretative sulla norma sostanziale
art. 616 c.p.p.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità
art. 606 c.p.p.
evocato in modo implicito dalle censure di legittimità, che non possono risolversi in un nuovo giudizio di merito se non deducendo specifici vizi rilevanti in cassazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo la denuncia di specifici travisamenti della prova o di vizi motivazionali rilevanti.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando presenti carenze, contraddizioni o illogicità manifeste, non già quando il ricorrente prospetti una lettura alternativa del compendio probatorio.
- Quando il giudice di appello abbia fornito una motivazione congrua sull'attribuibilità del fatto all'imputato, il ricorso che non si confronti effettivamente con tale passaggio motivazionale è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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