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Sentenza

Sentenza n. 5526/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III S., n. 11083/2024, pubblicata in data 30 maggio 2024, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 9474/2018.

Giustizia amministrativa202508260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto dell'adozione del decreto favorevole e ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integrata la fattispecie prevista dall'art. 34, comma 5, c.p.a., che ricorre quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione dei giusti motivi individuati nell'andamento complessivo della vicenda.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 11083/2024, relativa al procedimento di riconoscimento di una qualifica estera

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni soccombenti o tenute all'esecuzione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo il mancato conseguimento del bene della vita riconosciuto dalla sentenza del TAR Lazio n. 11083/2024. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha adottato il decreto prot. n. 2320 dell'8 agosto 2025, concludendo favorevolmente il procedimento di riconoscimento della qualifica estera conseguita dal ricorrente. Il ricorrente ha quindi dichiarato, con nota del 15 dicembre 2025, l'avvenuto soddisfacimento della propria pretesa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Norma richiamata quale disciplina del giudizio di ottemperanza.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta

    Il giudice dichiara cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione da parte dell'amministrazione dell'atto che realizza integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, non la mera adozione di un atto formalmente collegato al giudizio.
  • Quando la pretesa venga soddisfatta nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice può compensare integralmente le spese se ravvisa giusti motivi con riguardo all'andamento complessivo della vicenda.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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