Ordinanza n. 10/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto del Prefetto della Provincia di Milano Prot. n. -OMISSIS- adottato il 25 agosto 2025 e notificato al ricorrente per il tramite dello scrivente difensore in pari data, con il quale sono state revocate nei confronti del sig. -OMISSIS- le misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto dall’istante, o ad esso conseguente, presupposto, applicativo e/o comunque connesso con quello impugnato ed al relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Milano del 25 agosto 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La revoca delle misure di accoglienza era fondata sulla precedente reiezione, da parte del Tribunale di Milano, dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto per manifesta infondatezza la domanda di protezione internazionale. Dal testo non risultano specifici motivi di legittimità ulteriori dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio è emerso che il Tribunale di Milano ha successivamente sospeso il provvedimento negativo della Commissione; è stato inoltre riferito un reclamo contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza dei relativi presupposti. Ha ritenuto che il decreto prefettizio fosse coerente con la situazione fattuale e giuridica esistente al momento della sua adozione, poiché il 25 agosto 2025 risultava già respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento negativo della Commissione territoriale. La successiva sospensione disposta dal Tribunale di Milano è stata giudicata irrilevante ai fini della legittimità dell'atto, in applicazione del principio tempus regit actum. Il TAR ha tuttavia precisato che, a seguito della sospensione sopravvenuta, l'interessato può presentare una nuova richiesta di ammissione alle misure di accoglienza, sulla quale l'amministrazione dovrà effettuare le proprie valutazioni. La decisione sul reclamo relativo al patrocinio a spese dello Stato è stata riservata al merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; nel caso concreto il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione.
principio tempus regit actum
La legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata con riferimento alla situazione fattuale e giuridica esistente al momento della sua adozione; gli eventi successivi non incidono, in questa fase, sulla legittimità originaria dell'atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata, secondo il principio tempus regit actum, alla luce della situazione fattuale e giuridica esistente al momento della sua adozione; una modifica successiva della situazione, anche derivante da un provvedimento giudiziario sopravvenuto, non rende di per sé illegittimo l'atto originariamente adottato.
- Quando la revoca delle misure di accoglienza è adottata sulla base del rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento negativo sulla domanda di protezione internazionale, la successiva sospensione di tale provvedimento non incide retroattivamente sulla legittimità della revoca già adottata, ferma la possibilità per l'interessato di presentare una nuova domanda di ammissione all'accoglienza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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