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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34533/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società contribuente, di cartelle di pagamento emesse per il recupero di IRES, IVA e IRAP relative agli anni 2001, 2002 e 2003. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l'appello della contribuente, annullando le cartelle sul presupposto che la notifica degli avvisi di accertamento, atti presupposti, fosse illegittima per mancato rispetto della procedura di notificazione a mezzo posta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, deducendo che la motivazione della CTR fosse solo apparente e apodittica in ordine all'illegittimità della notificazione; il secondo per violazione dell'art. 7, comma 6, L. n. 890/1982 ratione temporis applicabile, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere invalido il procedimento notificatorio. L'Agenzia ha anche contrastato le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società resistente, richiamando il principio di autosufficienza del ricorso e sostenendo che i motivi attenessero a vizi della sentenza e non al merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso e li ha ritenuti fondati. Ha osservato che, nel processo tributario, l'invalidità della notifica dell'avviso di accertamento è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, ma ha rilevato che la CTR si era limitata ad affermazioni generiche e assertive, senza spiegare se e come avesse valutato la documentazione sulla notificazione né indicare le premesse logico-giuridiche del proprio ragionamento. La motivazione è stata quindi giudicata meramente apparente, non rispettosa del minimo costituzionale. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360-bis c.p.c.

    L'eccezione di inammissibilità fondata su questa norma è stata disattesa perché la CTR non si era adeguata ai principi della Corte richiamati nel ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto rispettoso del principio di autosufficienza, poiché il motivo era sufficientemente preciso, puntuale e completo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stata ritenuta ammissibile la censura per motivazione apparente della sentenza impugnata.

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione ai vizi deducibili in cassazione nel processo tributario.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La CTR avrebbe dovuto fornire una motivazione non meramente apparente sull'illegittimità della notifica.

  • art. 7, comma 6, L. n. 890 del 1982

    Norma invocata per contestare la valutazione di illegittimità del procedimento di notificazione a mezzo posta.

  • art. 16, comma 3, d.P.R. n. 636 del 1972

    Richiamato come antecedente normativo che consentiva l'impugnazione dell'iscrizione a ruolo in caso di mancata o invalida notifica dell'avviso di accertamento.

  • art. 19, comma 3, d.P.R. n. 546 del 1992

    Richiamato per affermare che la cartella o l'iscrizione a ruolo possono essere impugnate solo in caso di mancata o invalida notifica dell'avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la validità della notifica dell'avviso di accertamento, quando sia dedotta quale vizio dell'atto presupposto della cartella, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sostituito in cassazione da un esame diretto degli atti.
  • La sentenza che si limiti ad affermazioni apodittiche sulla nullità della notificazione, senza dare conto della documentazione esaminata e senza sviluppare il percorso logico-giuridico seguito, è affetta da motivazione meramente apparente.
  • Il ricorso per cassazione è autosufficiente quando espone in modo preciso, puntuale e completo i fatti e i documenti rilevanti, consentendo alla Corte di comprendere e decidere la questione dedotta.
  • Nel processo tributario l'impugnazione della cartella per invalidità della notifica dell'avviso di accertamento è ammissibile solo come contestazione del presupposto dell'iscrizione a ruolo, non come devoluzione del merito fiscale della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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