Cassazione Civile, Ordinanza n. 06760/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2010 contestando a un contribuente la mancata dichiarazione di plusvalenze realizzate con la cessione onerosa di due terreni edificabili e chiedendo il pagamento del maggior tributo. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'illegittimità del calcolo della plusvalenza perché l'Ufficio aveva assunto come momento iniziale il prezzo/costo di acquisto originario dei terreni, benché l'acquisto fosse anteriore al 1 gennaio 1992, data di entrata in vigore della disciplina introdotta dall'art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r. Sosteneva che fosse imponibile solo l'incremento di valore maturato dopo tale data, invocando i principi di capacità contributiva, uguaglianza, irretroattività e legittimo affidamento. In via subordinata chiedeva il riconoscimento dell'esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa, contestando anche la quantificazione delle sanzioni e lamentando il mancato corretto apprezzamento dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, per la plusvalenza da cessione di terreni edificabili, rileva la data della cessione e il calcolo va effettuato assumendo come parametro il costo di acquisto originario, anche se anteriore al 1 gennaio 1992; pertanto la tassazione non è esclusa dalla circostanza che l'acquisto sia precedente all'entrata in vigore della norma. Ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale prospettata come motivo di ricorso autonomo e, comunque, infondata nel merito. Ha poi respinto il motivo sulle sanzioni, escludendo la sussistenza di obiettiva incertezza normativa, poiché il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità erano univoci in senso sfavorevole al contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.)
Tassabili le plusvalenze realizzate con la cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; ai fini dell'imposizione rileva la cessione, non la data di acquisto antecedente al 1 gennaio 1992.
art. 68, comma 1, d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.)
La plusvalenza è data dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato degli altri costi inerenti; il costo di acquisto è il parametro iniziale del calcolo.
art. 11, comma 1, lett. f), L. n. 413/1991
Ha modificato l'art. 67 del t.u.i.r. introducendo la tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili.
artt. 3, 23, 53 Cost.
Le censure di contrasto con capacità contributiva, uguaglianza e irretroattività sono state ritenute infondate perché la disciplina colpisce solo cessioni avvenute dopo l'entrata in vigore della norma e non ha natura retroattiva.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente per il legittimo affidamento; la Corte ha escluso la lesione dell'affidamento, ritenendo che la disciplina non presenti un effetto sorpresa costituzionalmente rilevante.
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
L'esimente dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza inevitabile e oggettiva; nella specie è stata esclusa.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
La non punibilità per obiettiva incertezza della norma tributaria opera solo quando l'incertezza sia oggettiva e non superabile con l'interpretazione giurisprudenziale.
art. 8, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale base dell'esimente per obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria tributaria.
art. 2697 c.c.
L'onere di allegare e provare le condizioni di obiettiva incertezza normativa grava sul contribuente che invoca l'esimente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicata la statuizione sull'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili è imponibile quando la cessione avviene dopo l'entrata in vigore della norma, anche se il bene era stato acquistato in epoca anteriore; ai fini del calcolo, il costo di acquisto originario resta il parametro di partenza.
- Non è richiesta una finalità speculativa per la tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni edificabili: la scelta legislativa di assoggettare tali cessioni a imposta rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sé capacità contributiva o uguaglianza.
- La tassazione delle cessioni avvenute dopo l'entrata in vigore della disciplina, pur considerando il valore storico di acquisto per quantificare la plusvalenza, non costituisce applicazione retroattiva della norma.
- L'esimente dall'applicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede un'incertezza oggettiva, inevitabile e non superabile con l'interpretazione sistematica e giurisprudenziale; se la giurisprudenza di legittimità è univoca in senso contrario alla tesi del contribuente, l'esimente non opera.
- Chi invoca l'obiettiva incertezza della norma tributaria deve allegare e provare gli elementi concreti di confusione normativa che renderebbero inevitabile l'errore interpretativo.
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