Circolare numero 113 del 24-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la corresponsione degli interessi legali per il ritardo nel pagamento di alcune prestazioni previdenziali, con decorrenza dal 121° giorno dalla domanda, precisando però regole speciali per le prestazioni di disoccupazione e i trattamenti di famiglia ai lavoratori agricoli dipendenti, in relazione alla pubblicazione degli elenchi nominativi. Vengono inoltre indicate le modalità operative di calcolo, i criteri per determinare data iniziale e finale degli interessi e le istruzioni contabili per l’imputazione degli oneri ai conti interessati, inclusa l’istituzione del conto GAT 34/20.
Interessi legali su prestazioni previdenziali tardive e variazioni al piano dei conti
Interessi legali su prestazioni previdenziali tardive e variazioni al piano dei conti
La circolare disciplina la corresponsione degli interessi legali dovuti per il ritardo nel pagamento di prestazioni previdenziali, con specifiche regole applicative per le prestazioni di disoccupazione e i trattamenti di famiglia dei lavoratori agricoli dipendenti. Inoltre, reca istruzioni operative per il calcolo degli interessi e modifiche al piano dei conti per la corretta imputazione contabile degli oneri.
Quadro normativo di riferimento
Il documento richiama l’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede la corresponsione degli interessi legali sulle prestazioni dovute dalla scadenza del termine per l’adozione del provvedimento sulla domanda. Richiama anche l’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533, che stabilisce in via generale il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda per la formazione del silenzio-rifiuto.
La circolare evidenzia che, per le prestazioni in esame, il procedimento di liquidazione può risultare complesso e coinvolgere adempimenti di uffici esterni all’Istituto. Tuttavia, viene ribadito l’orientamento della Corte di Cassazione sull’irrilevanza dell’iter interno di definizione della domanda: gli interessi spettano comunque dal 121° giorno dalla presentazione, in coerenza con la funzione della norma di evitare incertezze temporali dovute a ritardi amministrativi.
Regole speciali per i lavoratori agricoli
Per le prestazioni di disoccupazione e per i trattamenti di famiglia relativi ai lavoratori agricoli dipendenti, la decorrenza dei 120 giorni non può essere considerata in modo autonomo rispetto alla formazione e pubblicazione degli elenchi nominativi, poiché il diritto e la corresponsione delle prestazioni sono collegati all’iscrizione in tali elenchi.
La circolare ricorda la sequenza procedurale prevista dalla normativa speciale:
- gli elenchi sono compilati dalla Commissione Circoscrizionale per il collocamento in agricoltura;
- devono essere trasmessi entro il 20 gennaio di ogni anno agli U.Pro.CAU.;
- gli U.Pro.CAU. li inviano in pubblicazione entro 60 giorni dalla trasmissione;
- la pubblicazione, a cura del Sindaco, consiste nell’affissione all’albo pretorio del Comune per 15 giorni.
Modalità operative di liquidazione
Per le prestazioni correnti, gli interessi legali sono liquidati d’ufficio. Per le prestazioni già erogate negli anni passati, gli interessati devono presentare una specifica richiesta. La circolare precisa inoltre che le domande di interessi relative a prestazioni passate, per le quali non sia decorso il termine previsto dal nuovo regime decadenziale di cui all’art. 4 della legge 14 novembre 1994, n. 438, saranno liquidate tramite un’apposita procedura automatizzata, della cui disponibilità verrà data comunicazione con messaggio della Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica.
La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione e dei trattamenti di famiglia ai lavoratori agricoli dipendenti è già stata implementata con gli elementi necessari al calcolo degli interessi ed è stata rilasciata il 18 aprile, con rinvio al messaggio n. 1480.
Criteri per la decorrenza iniziale degli interessi
La circolare distingue la decorrenza iniziale a seconda del tipo di prestazione e del momento di presentazione della domanda rispetto alla pubblicazione degli elenchi.
Per le prestazioni di disoccupazione:
- se la domanda è presentata dopo la data finale di affissione degli elenchi all’albo pretorio, gli interessi decorrono dal 121° giorno dalla domanda;
- se la domanda è presentata prima di tale data finale, il 121° giorno decorre dalla data finale di affissione;
- se tale data finale cade oltre il 6 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, oppure oltre il 5 aprile negli anni bisestili, ai fini del calcolo si assume comunque il 6 aprile o il 5 aprile, che rappresentano la data conclusiva del procedimento di formazione degli elenchi.
Per i trattamenti di famiglia a saldo dell’anno di riferimento e in acconto per il primo semestre dell’anno successivo:
- valgono gli stessi criteri di cui sopra;
- tuttavia, se la domanda è presentata dopo il 6 aprile, o dopo il 5 aprile negli anni bisestili, gli interessi decorrono sempre dal 121° giorno dalla domanda, poiché non è previsto un termine di decadenza per la presentazione.
Per i lavoratori a tempo indeterminato, per i quali gli acconti sono erogati con cadenza trimestrale, gli interessi legali spettano dal 121° giorno dalla fine del trimestre cui gli acconti si riferiscono.
Criteri per la data finale di calcolo
Per le prestazioni già erogate, la data finale da considerare per il calcolo degli interessi è quella memorizzata o di trasferimento delle informazioni alle banche in via telematica, aumentata di 4 giorni, oppure la data di valuta degli assegni, a seconda della forma di pagamento.
Per le prestazioni correnti, tenuto conto della generalizzazione del pagamento telematico, la data finale corrisponde alla data di elaborazione ed emissione delle stampe di procedura, aumentata di 10 giorni. Le sedi sono invitate ad attivarsi affinché il tempo tra la data di elaborazione e quella di trasferimento delle informazioni alle banche sia il più contenuto possibile.
Istruzioni contabili e imputazione dei costi
Ai fini della rilevazione contabile degli interessi legali, la circolare distingue gli oneri secondo la natura della prestazione e della gestione interessata.
Gli interessi dovuti:
- sull’indennità ordinaria e sui trattamenti speciali di disoccupazione agricola a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti;
- sui trattamenti di famiglia, anch’essi sempre a carico della medesima gestione e riferiti sia a periodi di lavoro sia a periodi di disoccupazione,
devono essere imputati al conto PTR 34/20.
La quota di interessi legali relativa:
- all’aumento dell’indennità ordinaria di disoccupazione previsto dall’art. 6, comma 17-ter, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993;
- all’aumento dell’indennità previsto dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 299/1994, convertito dalla legge n. 451/1994;
- nonché quella connessa all’aumento dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 12, comma 8, del medesimo D.L. n. 299/1994,
devono essere imputate rispettivamente ai conti GAU 34/20 e GAT 34/20, quest’ultimo istituito con la presente variazione.
Variazione al piano dei conti
L’allegato alla circolare introduce il conto GAT 34/20, con tipo variazione I, denominazione completa "Uscite varie - Interessi passivi su prestazioni arretrate" e denominazione abbreviata "INTERESSI PASSIVI SU PRESTAZIONI ARRETRATE". Tale conto è destinato alla corretta contabilizzazione degli interessi passivi connessi alle prestazioni arretrate indicate nel documento.
Punti principali
Decorrenza degli interessi legali
In caso di tardivo pagamento delle prestazioni previdenziali, spettano gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda. La circolare richiama l’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e l’art. 7 della legge n. 533/1973, che fissano in via generale il termine di 120 giorni per l’adozione del provvedimento sulla domanda.
Regole speciali per lavoratori agricoli
Per le prestazioni di disoccupazione e i trattamenti di famiglia dei lavoratori agricoli dipendenti, il termine di 120 giorni deve essere coordinato con i tempi di pubblicazione degli elenchi nominativi, necessari per l’accertamento del diritto. Sono richiamate le scansioni di formazione e pubblicazione degli elenchi: trasmissione entro il 20 gennaio, invio in pubblicazione entro 60 giorni, affissione all’albo pretorio per 15 giorni.
Modalità di liquidazione degli interessi
Per le prestazioni correnti gli interessi sono liquidati d’ufficio. Per le prestazioni erogate negli anni passati gli interessati devono presentare apposita richiesta, salvo i casi soggetti al nuovo regime decadenziale di cui all’art. 4 della legge n. 438/1994, per i quali è prevista una specifica procedura automatizzata.
Criteri per la data iniziale di calcolo
Per la disoccupazione, gli interessi decorrono dal 121° giorno dalla domanda se questa è presentata dopo la data finale di affissione degli elenchi; se la domanda è anteriore, il 121° giorno si computa da tale data finale. Se la data finale cade oltre il 6 aprile dell’anno successivo, o il 5 aprile negli anni bisestili, si assume questa data come riferimento. Per i trattamenti di famiglia valgono gli stessi criteri, salvo che la domanda sia presentata dopo il 6 o 5 aprile: in tal caso gli interessi decorrono sempre dal 121° giorno dalla domanda. Per i lavoratori a tempo indeterminato con acconti trimestrali, la decorrenza è dal 121° giorno dalla fine del trimestre di riferimento.
Criteri per la data finale di calcolo
Per le prestazioni già erogate, la data finale è quella memorizzata o di trasferimento telematico alle banche, aumentata di 4 giorni, oppure la valuta degli assegni, secondo il mezzo di pagamento. Per le prestazioni correnti, la data finale coincide con quella di elaborazione ed emissione delle stampe di procedura, aumentata di 10 giorni. Le sedi sono invitate a ridurre al minimo il tempo tra elaborazione e trasferimento alle banche.
Imputazione contabile degli oneri
Gli interessi legali sull’indennità ordinaria e sui trattamenti speciali di disoccupazione agricola, nonché sui trattamenti di famiglia a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, devono essere imputati al conto PTR 34/20. La quota di interessi relativa all’aumento dell’indennità ordinaria di disoccupazione e quella relativa all’aumento dell’assegno per il nucleo familiare devono essere imputate rispettivamente ai conti GAU 34/20 e GAT 34/20.
Variazione al piano dei conti
È istituito il conto GAT 34/20, con denominazione completa "Uscite varie - Interessi passivi su prestazioni arretrate" e denominazione abbreviata "INTERESSI PASSIVI SU PRESTAZIONI ARRETRATE".
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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