Circolare numero 116 del 27-4-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare conferma le istruzioni già impartite sulla proroga del trattamento di mobilità e sul trattamento speciale per l’edilizia, reiterati dal D.L. n. 105/1995. Fornisce inoltre chiarimenti su due profili: la valutazione dell’anzianità aziendale nei casi di passaggio diretto di lavoratori tra imprese dello stesso gruppo e nei casi di trasferimento d’azienda con contestuale passaggio diretto, e la proroga dell’indennità di mobilità per i lavoratori licenziati in zone interessate da accordi di programma ex legge n. 64/1986. Vengono indicati i requisiti per sommare le anzianità maturate presso più imprese, la documentazione necessaria e le verifiche che le Sedi devono svolgere.
Valutazione anzianità aziendale nei passaggi tra imprese del gruppo e proroga mobilità in aree con accordi di programma
Valutazione dell’anzianità aziendale e proroga della mobilità
La circolare interviene su due filoni principali: da un lato conferma le istruzioni già fornite in materia di proroga del trattamento di mobilità e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia; dall’altro offre chiarimenti operativi sulla valutazione dell’anzianità aziendale in ipotesi di passaggio diretto di lavoratori tra imprese e di trasferimento d’azienda con contestuale passaggio diretto.
Conferma delle istruzioni già impartite
Le indicazioni contenute nella circolare n. 322 del 10.12.1994 vengono ribadite in quanto le disposizioni sulla proroga al 31.12.1994 dell’indennità di mobilità, ordinaria e trasformata, e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, originariamente previste dall’art. 5 del D.L. n. 674/1994, sono state reiterate dall’art. 6, commi 1, 2 e 3, del D.L. n. 31/1995 e, da ultimo, dall’art. 6, commi 1, 3 e 4, del D.L. n. 105/1995.
Anzianità aziendale nel passaggio diretto tra imprese dello stesso gruppo
L’art. 6, comma 11, del D.L. n. 105/1995 stabilisce che, per i lavoratori licenziati dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994 che abbiano prestato attività presso più imprese a seguito di passaggio diretto, i requisiti previsti dagli artt. 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge n. 223/1991 devono essere determinati considerando il lavoro complessivamente svolto presso tali imprese, ma solo se queste:
- appartengono allo stesso settore di attività;
- presentano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti; oppure
- risultano tra loro in rapporto di collegamento o controllo, anche consortile.
La circolare ricorda che, in base alla legge n. 223/1991, l’indennità di mobilità spetta a chi possieda almeno dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, e per una durata non superiore all’anzianità maturata presso l’impresa che ha attivato la procedura.
Collegamento e controllo tra società
Per definire i rapporti tra imprese, il documento richiama l’art. 2359 c.c. e precisa che sono considerate controllate:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante;
- le società sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di vincoli contrattuali.
Sono invece considerate collegate le società sulle quali un’altra esercita un’influenza notevole, presunta quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Prova documentale a carico dei lavoratori
Chi intenda cumulare l’anzianità maturata presso più imprese deve dimostrare i requisiti mediante certificazione dell’autorità competente, dalla quale risultino gli assetti proprietari delle imprese interessate. Le Sedi devono collaborare per facilitare tale adempimento e, qualora la certificazione non sia acquisibile direttamente tramite accesso telematico agli archivi CERVED, devono informare i lavoratori che essa può essere richiesta presso la Cancelleria del Tribunale, la Camera di Commercio oppure, eventualmente, al datore di lavoro.
Trasferimento d’azienda e continuità del rapporto
La circolare dedica un chiarimento specifico ai casi in cui coesistano trasferimento d’azienda e passaggio diretto. Richiamando l’art. 2112 c.c., come modificato dall’art. 47 della legge n. 412/1990, si precisa che nel trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal rapporto. In tale ipotesi non è necessario il nulla osta dell’Ufficio del lavoro previsto per il passaggio diretto; è sufficiente una comunicazione del trasferimento con allegato l’elenco dei lavoratori coinvolti.
Proprio per la continuità del rapporto, l’attività svolta prima del trasferimento può essere considerata ai fini dell’anzianità aziendale e del lavoro effettivo.
Passaggio diretto immediato e irrilevanza della precedente anzianità
Diversamente, nel vero passaggio diretto ed immediato da un’azienda a un’altra non può essere computata l’attività prestata presso il precedente datore di lavoro, poiché si realizza la cessazione di un rapporto e l’avvio di un nuovo rapporto di lavoro autonomo e indipendente. La circolare richiama in proposito quanto già precisato con la circolare n. 230/1993.
Casi anomali e necessità di chiarimenti degli Uffici del lavoro
Se trasferimento d’azienda e passaggio diretto sono stati contestualmente attivati, le SAP devono interessare gli Uffici del lavoro competenti affinché chiariscano a quale titolo il trasferimento dei lavoratori debba essere considerato. Se il nulla osta risulta non necessario, l’Ufficio deve attestare che esso è revocato e privo di effetti; solo in presenza di tale revoca può essere riconosciuta l’anzianità complessivamente maturata.
La circolare segnala inoltre un’ulteriore anomalia: nei casi in cui, pur in presenza di un trasferimento d’azienda, il datore di lavoro utilizzi la procedura del passaggio diretto senza richiedere il nulla osta preventivo, ma avvalendosi della possibilità di comunicare l’assunzione entro dieci giorni ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 105/1995, viene espressa riserva di successivi chiarimenti.
Proroga dell’indennità di mobilità nelle zone con accordi di programma
L’art. 6, comma 12, del D.L. n. 105/1995 introduce una proroga del trattamento di mobilità ordinaria per i lavoratori licenziati da aziende ubicate in località interessate da accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, relativa all’intervento straordinario nel Mezzogiorno.
La proroga riguarda i lavoratori posti in mobilità da aziende situate nelle località per le quali siano già stati stipulati accordi di programma ai sensi dell’art. 7 della legge n. 64/1986 e operanti alla data di approvazione dei singoli accordi. Essa dura per tutto il periodo di efficacia di ciascun accordo, ma non può comunque eccedere tre anni dalla normale scadenza dell’indennità di mobilità ordinaria determinata secondo l’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991.
Ambito applicativo ristretto
La circolare sottolinea che l’ambito di applicazione della disposizione appare estremamente limitato e dovrebbe, di fatto, riguardare soltanto gli accordi di programma resi operativi nell’area della Val Basento. Ogni caso diverso deve essere preventivamente sottoposto alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee, Ufficio VIII, per le relative valutazioni.
Punti principali
Conferma delle istruzioni sulla proroga del trattamento di mobilità
Le istruzioni già contenute nella circolare n. 322 del 10.12.1994 si intendono confermate, poiché le disposizioni sulla proroga al 31.12.1994 dell’indennità di mobilità, ordinaria e trasformata, e del trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia sono state prima reiterate dal D.L. n. 31/1995 e poi dall’art. 6 del D.L. n. 105/1995.
Anzianità aziendale nel passaggio diretto tra imprese dello stesso gruppo
Per i lavoratori licenziati tra il 1 gennaio 1992 e il 31 dicembre 1994, in caso di passaggio diretto tra imprese appartenenti allo stesso gruppo, l’anzianità utile ai fini degli artt. 16, comma 1, e 7, comma 4, della legge n. 223/1991 può essere calcolata sommando il lavoro svolto presso più imprese, purché esse operino nello stesso settore e abbiano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o siano tra loro collegate o controllate, anche consortilmente.
Requisiti e limiti per la mobilità
L’indennità di mobilità spetta a chi può far valere almeno dodici mesi di anzianità aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivo, e per una durata non superiore all’anzianità maturata alle dipendenze dell’impresa che ha attivato la procedura. La circolare precisa che, fuori dai casi espressamente previsti dalla normativa, l’anzianità maturata presso più datori non è normalmente cumulabile.
Definizione di società controllate e collegate
Per individuare il rapporto tra imprese, la circolare richiama l’art. 2359 c.c.: sono controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante, oppure è dominante per vincoli contrattuali; sono collegate le società sulle quali un’altra esercita un’influenza notevole, presumibile con almeno un quinto dei voti, o un decimo se la società ha azioni quotate.
Documentazione richiesta ai lavoratori
Chi intende cumulare l’anzianità maturata presso più imprese deve dimostrare i requisiti mediante certificazione dell’Autorità competente attestante gli assetti proprietari delle imprese. Le Sedi devono collaborare per agevolare l’acquisizione della documentazione; se non recuperabile telematicamente tramite CERVED, il lavoratore può ottenerla presso Cancelleria del Tribunale, Camera di Commercio o eventualmente dal datore di lavoro.
Trasferimento d’azienda e passaggio diretto: continuità del rapporto
Nei casi di trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c. come modificato dalla legge n. 412/1990, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti. Non è quindi necessario il nulla osta dell’Ufficio del lavoro previsto per il passaggio diretto; è sufficiente una comunicazione del trasferimento con l’elenco dei lavoratori interessati.
Criterio per il calcolo dell’anzianità nei casi di trasferimento d’azienda
Se vi è un effettivo trasferimento d’azienda, l’anzianità e il lavoro effettivo maturati prima del trasferimento restano rilevanti, in quanto il rapporto prosegue senza soluzione di continuità. Viceversa, se si tratta di vero passaggio diretto e immediato tra aziende diverse, la precedente anzianità non è computabile perché si configura la cessazione di un rapporto e l’avvio di un nuovo rapporto autonomo.
Casistiche anomale e intervento degli Uffici del lavoro
Quando trasferimento d’azienda e passaggio diretto siano stati contemporaneamente attivati, le SAP devono interessare gli Uffici del lavoro competenti per chiarire il titolo del trasferimento. Se il nulla osta risulta non necessario, l’Ufficio deve attestare la revoca e la perdita di efficacia del provvedimento; solo in tal caso può essere considerata l’anzianità complessiva maturata.
Possibile utilizzo della procedura di passaggio diretto senza nulla osta
La circolare segnala una possibile anomalia anche quando, pur in presenza di trasferimento d’azienda, il datore di lavoro utilizza la procedura di passaggio diretto senza richiedere preventivamente il nulla osta, ma comunicando l’assunzione entro dieci giorni ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 105/1995. Per tali ipotesi la circolare rinvia a successive istruzioni.
Proroga dell’indennità di mobilità nelle aree con accordi di programma
L’art. 6, comma 12, del D.L. n. 105/1995 prevede una proroga dell’indennità di mobilità ordinaria per i lavoratori posti in mobilità da aziende ubicate in località per le quali siano stati stipulati accordi di programma ai sensi della legge n. 64/1986, recante la disciplina dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Durata e limiti della proroga
La proroga opera per tutto il periodo di efficacia di ciascun accordo di programma, ma non può comunque superare tre anni dalla scadenza ordinaria dell’indennità di mobilità determinata ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991.
Ambito applicativo estremamente limitato
La circolare avverte che l’ambito di applicazione della norma dovrebbe essere molto ristretto e riferito, di fatto, soltanto agli accordi di programma resi operativi nell’area della Val Basento. Eventuali casi diversi devono essere segnalati preventivamente alla Direzione Centrale Prestazioni Temporanee, Ufficio VIII, per le valutazioni del caso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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