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Circolare

Circolare numero 16 del 26-04-1995 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare richiama le agevolazioni contributive previste per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o sospesi, sia ai sensi della legge n. 407/1990 sia ai sensi della legge n. 236/1993, indicando i codici da utilizzare nelle denunce e le modalità operative per la fruizione dei benefici. Vengono inoltre precisati gli adempimenti documentali per le imprese interessate e richiamate alcune condizioni ostative all’accesso ai benefici. Infine, è pubblicata un’errata corrige alla circolare n. 11 del 18 febbraio 1995 con il calcolo corretto della rivalsa sui contributi per i lavoratori del 1° gruppo.

Chiarimenti su agevolazioni contributive per assunzioni agevolate e rettifica di aliquote contributive

Agevolazioni contributive per assunzioni agevolate e rettifica di aliquote

La circolare fornisce chiarimenti applicativi su diverse agevolazioni contributive connesse ad assunzioni di lavoratori in particolari condizioni, richiamando sia la disciplina della legge n. 407/1990 sia quella della legge n. 236/1993. Integra inoltre le istruzioni operative per la compilazione delle denunce contributive e conclude con una rettifica tecnica relativa a un esempio di calcolo contenuto in una precedente circolare.

Disciplina ex legge n. 407/1990, art. 8, comma 9

Con riferimento all’art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, viene ribadito che, a decorrere dal 1° gennaio 1991, i datori di lavoro che stipulano contratti a tempo indeterminato con lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi oppure con lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo equivalente, possono fruire di agevolazioni contributive, a condizione che l’assunzione non avvenga in sostituzione di lavoratori della stessa impresa licenziati o sospesi per qualsiasi causa.

Le agevolazioni variano in funzione dell’area geografica di svolgimento dell’attività:

  • nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, i contributi previdenziali sono ridotti del 50% per 36 mesi;
  • nei territori del Mezzogiorno di cui al medesimo D.P.R. n. 218/1978, i contributi previdenziali non sono dovuti per 36 mesi.

Resta ferma, in ogni caso, la contribuzione a carico del lavoratore nella misura ordinaria. La circolare conferma altresì i codici da utilizzare nelle denunce mensili 031/R e trimestrali 031/CM:

  • codice FI per i contratti a tempo indeterminato stipulati dopo il 31 dicembre 1990 con riduzione del 50% per 36 mesi;
  • codice FZ per i contratti a tempo indeterminato stipulati dopo il 31 dicembre 1990 con esonero totale dai contributi per 36 mesi.

Il periodo agevolato di 36 mesi decorre dalla data di stipula del contratto a tempo indeterminato.

Disciplina ex legge n. 236/1993, art. 4, comma 3

L’art. 4, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, riconosce benefici ai datori di lavoro, comprese le società cooperative di produzione, che assumano a tempo pieno o indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie da almeno sei mesi dell’intervento.

Il beneficio è subordinato all’assenza, al momento dell’assunzione, di sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell’art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure di riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati alle riduzioni o sospensioni.

Per tali assunzioni sono concessi i benefici di cui all’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991, calcolati nella misura ivi prevista e ridotti di tre mesi, sulla base dell’età del lavoratore al momento dell’assunzione o dell’ammissione. Per un periodo di dodici mesi la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, mentre la contribuzione del lavoratore resta quella ordinaria.

La circolare ricorda inoltre che il contributo mensile previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 223/1991 consiste, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, in un contributo al datore pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore.

Adempimenti operativi e modalità di compilazione delle denunce

Le imprese interessate al contributo mensile devono presentare apposita domanda alle sedi INPS competenti per territorio per ciascun lavoratore assunto.

Per le assunzioni agevolate ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993, le imprese devono inoltre presentare agli Uffici Enpals:

  • copia del contratto;
  • nulla osta all’avviamento al lavoro rilasciato dalla competente Sezione circoscrizionale per l’impiego.

Ai fini della compilazione della modulistica 031/R e 031/CM, i datori di lavoro devono:

  • indicare nel mod. 031/CM, accanto ai nominativi dei lavoratori interessati, tutti i dati richiesti, specificando nella colonna "codice di retribuzione" il codice MI, relativo al versamento della quota contributiva a carico del datore di lavoro in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti;
  • calcolare nel quadro A del mod. 031/R la contribuzione complessiva applicando l’intera aliquota, comprensiva sia della quota a carico del datore sia di quella a carico del lavoratore, come se l’impresa non beneficiasse dell’agevolazione;
  • indicare nel quadro B del mod. 031/R, nell’ordine, il codice della riduzione (MI), il numero dei lavoratori, le giornate lavorative, la retribuzione complessiva e il credito riconosciuto all’impresa, pari alla differenza tra la contribuzione ordinaria a carico del datore e quella dovuta in presenza dell’agevolazione;
  • detrarre dal totale risultante al quadro A il credito così riconosciuto ai fini del versamento dei contributi.

Decorrenza della disciplina e rinvio ad altre istruzioni

La circolare precisa che la disciplina prevista dall’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 si applica alle assunzioni effettuate dall’11 marzo 1993, data di entrata in vigore del D.L. 10 marzo 1993, n. 57.

Per quanto riguarda le agevolazioni contributive previste dagli artt. 20, 25 e 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la circolare segnala che per le gestioni amministrate dall’Ente non sono intervenute modifiche e rinvia alle disposizioni già impartite con la circolare n. 30 del 31 luglio 1992.

Errata corrige alla circolare n. 11 del 18 febbraio 1995

È riportata una rettifica all’esempio contenuto nella circolare n. 11 del 18 febbraio 1995, relativa alle "Nuove aliquote contributive". La correzione riguarda il calcolo dell’importo della rivalsa che l’impresa può esercitare sui contributi dei lavoratori appartenenti al 1° gruppo per retribuzioni giornaliere superiori a lire 80.000.

L’esempio corretto indica una contribuzione giornaliera totale pari a lire 54.294, così ripartita:

  • lire 7.696 a carico del lavoratore fino a lire 80.000;
  • lire 13.960 a carico del datore di lavoro fino a lire 80.000;
  • lire 14.537 a carico del lavoratore sulle successive lire 104.545;
  • lire 13.763 a carico del datore di lavoro sulle successive lire 104.545;
  • lire 2.303 a carico del lavoratore sulle successive lire 15.455;
  • lire 2.035 a carico del datore di lavoro sulle successive lire 15.455.

Il totale complessivo corretto è di lire 24.536 a carico del lavoratore e lire 29.758 a carico del datore di lavoro.

Punti principali

Agevolazioni ex legge 407/1990, art. 8, comma 9

Per i contratti a tempo indeterminato stipulati dal 1° gennaio 1991 con lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo equivalente, purché l’assunzione non sostituisca lavoratori della stessa impresa licenziati o sospesi, sono previste agevolazioni contributive diverse a seconda dell’area di svolgimento dell’attività: riduzione del 50% dei contributi previdenziali per 36 mesi nelle aree non comprese nel Mezzogiorno e esonero totale per 36 mesi nei territori del Mezzogiorno. La contribuzione a carico del lavoratore resta invariata. Sono confermati i codici da indicare nelle denunce mensili e trimestrali: FI per la riduzione del 50% e FZ per l’esonero totale, con decorrenza del beneficio dalla data di stipula del contratto.

Agevolazioni ex legge 236/1993, art. 4, comma 3

La norma riconosce benefici ai datori di lavoro, incluse le cooperative di produzione, che assumano a tempo pieno o indeterminato lavoratori o ammettano soci lavoratori che abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi, a condizione che l’impresa non abbia sospensioni in atto ex legge n. 223/1991 o riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti, salvo assunzioni per professionalità sostanzialmente diverse. Il beneficio consiste nell’applicazione, per dodici mesi, di una quota di contribuzione a carico del datore pari a quella degli apprendisti, mentre resta ferma la contribuzione del lavoratore; il contributo mensile è commisurato, per ogni mensilità retribuita, al 50% dell’indennità di mobilità spettante al lavoratore.

Adempimenti operativi e modulistica

Le imprese che intendono fruire del beneficio devono presentare apposita domanda alle sedi INPS competenti per territorio per ciascun lavoratore interessato. Per le assunzioni ricadenti nell’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993, occorre depositare presso gli Uffici Enpals copia del contratto e il nulla osta all’avviamento al lavoro rilasciato dalla competente Sezione circoscrizionale per l’impiego. Nella modulistica 031/R e 031/CM devono essere indicati i lavoratori agevolati e il codice MI; nel quadro A del mod. 031/R va calcolata la contribuzione piena, mentre nel quadro B va esposto il codice della riduzione, il numero di lavoratori, le giornate lavorative, la retribuzione complessiva e il credito spettante, da detrarre dall’importo risultante dal quadro A.

Decorrenza e richiamo ad altre istruzioni

La circolare precisa che la disciplina dell’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993 si applica alle assunzioni effettuate dall’11 marzo 1993, data di entrata in vigore del D.L. n. 57/1993. Per quanto riguarda invece le agevolazioni contributive previste dagli artt. 20, 25 e 8, comma 2, della legge n. 223/1991, non risultano modifiche per le gestioni amministrate dall’Ente, con rinvio alle istruzioni già impartite con circolare n. 30 del 31 luglio 1992.

Errata corrige alla circolare n. 11 del 18 febbraio 1995

Viene rettificato l’esempio di calcolo della rivalsa esercitabile dall’impresa sui contributi dei lavoratori appartenenti al 1° gruppo per retribuzioni giornaliere superiori a lire 80.000. Sono riportati i valori corretti della contribuzione complessiva e della sua ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro, con il totale di lire 54.294, di cui lire 24.536 a carico del lavoratore e lire 29.758 a carico del datore di lavoro.

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