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Circolare

Circolare numero 110 del 20-4-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 41/1995 in materia di scambio informatico dei dati camerali, cessazione delle Commissioni provinciali ENEAC e gestione delle domande pendenti. Inoltre, detta le regole per la rideterminazione dei bollettini di emissione 1995 in caso di cessazione dell'attività nel corso dell'anno. Infine chiarisce la nuova disciplina contributiva per gli affittacamere, individuando i requisiti soggettivi, le modalità di versamento e gli effetti sull'accreditamento dei contributi.

Rideterminazione importi dei bollettini 1995 e disciplina contributiva per gli affittacamere

Rideterminazione importi dei bollettini 1995 e disciplina contributiva per gli affittacamere

La circolare interviene su tre profili collegati alla gestione contributiva: il flusso informativo dalle Camere di commercio verso INPS e INAIL, la definizione delle posizioni ancora pendenti presso le Commissioni provinciali ENEAC e la disciplina speciale dei bollettini di emissione 1995. Un'ampia parte del testo è inoltre dedicata agli affittacamere, per i quali viene chiarita la soggezione contributiva senza applicazione del minimale di reddito.

Fornitura dei dati di iscrizione al registro ditte

L'art. 5 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, come convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dispone che, fino all'attivazione del collegamento telematico previsto dalla normativa richiamata, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettano all'INPS e all'INAIL, su supporto informatico, le iscrizioni al registro ditte che comportano il versamento di contributi previdenziali e assistenziali.

La trasmissione deve avvenire entro tre giorni dall'iscrizione. La stessa disposizione transitoria impone, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, la comunicazione anche delle iscrizioni non ancora trasmesse. La circolare evidenzia che la norma si colloca nell'ambito dello scambio di informazioni per controlli incrociati ed è coerente con il potere-dovere dell'INPS di iscrivere artigiani e commercianti alle gestioni previdenziali competenti, così da consentire l'immediato versamento dei contributi dovuti.

Cessazione delle Commissioni provinciali ENEAC

La circolare dà atto della posizione espressa dal Ministero dell'Industria, secondo cui, alla luce dell'art. 5 del D.L. n. 41/1995, devono considerarsi esaurite le funzioni delle Commissioni provinciali ENEAC. Il Ministero ha quindi stabilito che le Camere di commercio trasmettano all'Istituto copia di tutte le domande ancora giacenti presso tali Commissioni.

Il trasferimento riguarda anche:

  • le domande presentate anteriormente al 1° ottobre 1992;
  • le domande sulle quali penda opposizione presso le Commissioni nella composizione integrata.

Le domande devono essere esaminate e definite nel più breve tempo possibile, allo scopo di mettere gli interessati in grado di versare i contributi dovuti. Le sedi devono compilare d'ufficio il mod. ARCO di iscrizione alla gestione assicurativa, secondo le istruzioni già impartite con la circolare n. 244 del 21 ottobre 1992, invitando gli interessati a integrare le eventuali informazioni mancanti. Se non già effettuato, deve essere data notizia della presentazione della domanda anche agli altri enti coinvolti nello sportello polifunzionale, ai quali va comunicata pure l'avvenuta definizione.

Rideterminazione dell'importo dei bollettini di emissione 1995

Per le ipotesi di cessazione dell'attività nel corso del 1995, la circolare detta criteri specifici di rideterminazione dei bollettini in funzione del momento della cessazione rispetto al trimestre contributivo e della natura dell'emissione, se riferita solo al 1995 oppure comprensiva anche di periodi anteriori.

Nel caso di cessazione in corrispondenza del terzo mese del trimestre:

  • se l'emissione riguarda solo il 1995, non si effettua alcuna rideterminazione e l'interessato paga l'intero importo, considerandosi annullati i bollettini dei trimestri successivi;
  • se l'emissione comprende anche contributi per periodi anteriori al 1995, si rideterminano i bollettini successivi alla cessazione eliminando gli importi relativi al 1995 e le eventuali quote associative.

Nel caso di cessazione nei primi due mesi del trimestre:

  • se l'emissione riguarda solo il 1995, si ridetermina l'importo del trimestre in corso, lasciando nel bollettino solo le somme dovute per il mese o i due mesi lavorati; i bollettini dei trimestri successivi sono nulli;
  • se l'emissione comprende anche periodi precedenti al 1995, si ridetermina sia il bollettino del trimestre in corso, sottraendo la quota relativa ai mesi non lavorati, sia quelli dei trimestri successivi, eliminando l'importo dei contributi correnti e delle eventuali quote associative.

La circolare precisa espressamente che, in nessun caso, il contributo dovuto per il 1995 deve essere suddiviso in quattro rate.

Disciplina speciale per gli affittacamere

L'art. 8 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97 stabilisce che le persone che esercitano l'attività di affittacamere, come definita dall'art. 6, nono comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggette a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito, quando questo sia inferiore al minimale imponibile determinato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

La circolare ricorda che la norma è stata preceduta da disposizioni identiche contenute nei decreti-legge n. 661/1994 e n. 29/1995, entrambi decaduti, e ritiene che, nell'ipotesi di conversione con salvezza dei rapporti giuridici, l'esenzione dal rispetto del minimale debba decorrere da gennaio 1995.

Soggetti tenuti all'iscrizione e requisiti dell'attività

La circolare chiarisce che non tutti coloro che concedono in locazione un immobile a terzi sono tenuti all'iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali. L'obbligo riguarda soltanto chi esercita l'attività di affittacamere in forma abituale e possiede i requisiti previsti dalla normativa generale e da quella speciale richiamata dalla circolare.

Perché sorga l'obbligo assicurativo, il soggetto deve:

  • essere munito della licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 108 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
  • essere iscritto nel Registro degli esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, oppure nel R.I.T. se costituito;
  • fornire alloggio e, eventualmente, servizi complementari in non più di sei camere situate in non più di due appartamenti ammobiliati nello stesso stabile.

Modalità di pagamento dei contributi per gli affittacamere

Poiché non sono tenuti all'osservanza del minimale di legge, gli affittacamere non devono versare i contributi IVS indicati nei primi quattro bollettini a importo prestampato del blocchetto inviato.

Le sedi devono quindi rideterminare l'importo dovuto eliminando dalla somma già imposta il solo contributo IVS sul reddito minimale per l'anno in corso. Il contributo relativo al 1995 deve essere pagato con i primi due bollettini a fondo giallo, calcolandolo sull'intero reddito d'impresa denunciato ai fini IRPEF per il 1994, senza applicare il minimale. Il pagamento deve avvenire in due rate uguali alle scadenze indicate sui bollettini, cioè il 20 luglio 1995 e il 20 ottobre 1995.

Se il reddito del 1995 risulta superiore a quello del 1994, i versamenti effettuati sono considerati acconti sul contributo complessivamente dovuto per il 1995. In tal caso, il saldo deve essere versato entro il termine per il pagamento delle imposte sui redditi prodotti nel 1995, indicato dalla circolare come presumibilmente il 31 maggio 1996, mediante il terzo bollettino a fondo giallo.

Accredito dei contributi e riduzione dei mesi assicurativi

La circolare precisa che l'accreditamento integrale dei contributi dell'anno solare spetta solo a chi abbia corrisposto un importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e successive modificazioni.

Quando la contribuzione annua versata è inferiore a tale soglia, i mesi di assicurazione vengono ridotti proporzionalmente alla somma pagata. I contributi così determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

Punti principali

Trasmissione dei dati camerali all'INPS e all'INAIL

L'art. 5 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, prevede che, fino all'attivazione del collegamento telematico, le Camere di commercio comunichino su supporto informatico all'INPS e all'INAIL le iscrizioni al registro ditte che comportano versamenti contributivi, entro tre giorni. È inoltre previsto che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto, siano trasmesse anche le iscrizioni non ancora comunicate. La norma si collega al sistema di controlli incrociati e al potere-dovere dell'INPS di iscrivere artigiani e commercianti alle gestioni previdenziali di competenza.

Cessazione delle Commissioni provinciali ENEAC e gestione delle domande pendenti

La circolare richiama il parere ministeriale secondo cui, alla luce dell'art. 5 del D.L. n. 41/1995, si devono considerare esaurite le funzioni delle Commissioni provinciali ENEAC. Le Camere di commercio devono trasmettere all'Istituto copia di tutte le domande giacenti presso tali Commissioni, comprese quelle presentate prima del 1° ottobre 1992 e quelle oggetto di opposizione. Le sedi devono compilare d'ufficio il mod. ARCO di iscrizione alla gestione assicurativa, invitando gli interessati a integrare eventuali dati mancanti e dando notizia della domanda e della sua definizione agli altri enti interessati allo sportello polifunzionale.

Rideterminazione dei bollettini di emissione 1995 in caso di cessazione

Per le cessazioni dell'attività nel 1995, l'importo dei contributi deve essere ricalcolato in base al periodo effettivamente lavorato. Se la cessazione avviene nel terzo mese del trimestre, con emissione riferita solo al 1995 non si effettua alcuna rideterminazione; se l'emissione comprende anche periodi anteriori, si eliminano dai bollettini successivi gli importi del 1995 e le eventuali quote associative. Se la cessazione avviene nei primi due mesi del trimestre, si ridetermina l'importo del trimestre in corso, mantenendo solo i mesi lavorati, e si annullano o riducono i bollettini successivi secondo che l'emissione riguardi solo il 1995 o anche anni precedenti. In nessun caso il contributo 1995 deve essere suddiviso in quattro rate.

Disciplina contributiva degli affittacamere

L'art. 8 del D.L. 29 marzo 1995, n. 97 stabilisce che gli affittacamere sono soggetti a contribuzione in rapporto al reddito effettivamente percepito se inferiore al minimale imponibile. La circolare ritiene che l'esenzione dal minimale decorra dal gennaio 1995, in coerenza con i precedenti decreti decaduti, in attesa della conversione con eventuale salvezza dei rapporti giuridici. Sono tenuti all'iscrizione solo i soggetti che esercitano l'attività in forma abituale e con i requisiti di legge: licenza di pubblica sicurezza, iscrizione nel registro esercenti il commercio o nel RIT, ospitalità fino a sei camere in non più di due appartamenti ammobiliati nello stesso stabile.

Modalità di versamento per gli affittacamere

Gli affittacamere non devono versare i contributi IVS indicati nei primi quattro bollettini a importo prestampato, in quanto non soggetti al minimale. Le sedi devono rideterminare l'importo dovuto eliminando solo il contributo IVS sul minimale per l'anno in corso. Il contributo 1995 va versato con i primi due bollettini a fondo giallo, calcolandolo sull'intero reddito d'impresa 1994 denunciato ai fini IRPEF, senza considerare il minimale, in due rate uguali alle scadenze del 20 luglio 1995 e 20 ottobre 1995. Se il reddito 1995 è superiore a quello 1994, i versamenti sono acconti e il saldo va versato entro il termine per le imposte sui redditi 1995, presumibilmente il 31 maggio 1996, con il terzo bollettino giallo.

Accreditamento dei contributi versati dagli affittacamere

Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi dell'anno solare solo i soggetti che abbiano versato un importo almeno pari a quello calcolato sul minimale di reddito ex art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e successive modifiche. Se la contribuzione annua è inferiore a tale importo, i mesi di assicurazione vengono ridotti proporzionalmente alla somma versata, con attribuzione temporale dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi.

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