Cassazione Civile, Ordinanza n. 21708/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
Due contribuenti impugnavano un avviso di accertamento e liquidazione con cui l'Ufficio aveva recuperato l'imposta di registro, sia sull'atto di acquisto sia sul mutuo ipotecario, per decadenza dall'agevolazione "prima casa" relativa a un immobile acquistato a Catania. L'Amministrazione riteneva ostativa la preesistenza, in capo ai contribuenti, di altro immobile nello stesso Comune. I contribuenti sostenevano che tale immobile precedente fosse stato realizzato abusivamente, non sanabile e privo di abitabilità/agibilità, quindi inidoneo a integrare il presupposto ostativo al beneficio. In appello la CTR aveva rigettato la tesi, ritenendo non provata l'effettiva inabitabilità e valorizzando il fatto che i contribuenti avessero fissato la residenza nell'immobile abusivo. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, primo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché la CTR aveva erroneamente affermato che al momento del rogito essi risiedessero proprio nell'immobile abusivo di via Avannotti n. 2, mentre dagli atti risultava che la residenza era in via Avannotti n. 19, immobile di terzi; secondo, violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso: la CTR aveva basato il proprio giudizio su un fatto storico non corrispondente agli atti di causa, ossia sulla pretesa residenza dei contribuenti nell'immobile abusivo, mentre il rogito indicava una diversa residenza in altro immobile. Il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile è l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; la censura è accolta perché il giudice di merito ha fondato la decisione su una circostanza fattuale smentita dagli atti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La doglianza sulla violazione di legge relativa alla condanna alle spese è stata proposta ma non esaminata perché assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
art. 91 c.p.c.
È la norma richiamata per contestare la condanna alle spese; il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile quando la sentenza di merito si fondi su un fatto storico decisivo erroneamente percepito o ritenuto, purché quel fatto risulti oggetto di discussione tra le parti e sia smentito dagli atti di causa.
- Ai fini della verifica dei presupposti per l'agevolazione "prima casa", il giudice di merito deve accertare con precisione i fatti rilevanti; se la decisione poggia su un presupposto fattuale non corrispondente al contenuto documentale del processo, la sentenza è cassabile.
- Quando il primo motivo di ricorso viene accolto e ciò è sufficiente a definire la controversia, i motivi ulteriori restano assorbiti, compresa l'eventuale censura relativa alla liquidazione delle spese.
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