Ordinanza n. 1507/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1 – dell’Ordinanza Dirigenziale n.-OMISSIS-, avente ad oggetto “Ordinanza di acquisizione gratuita al Patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – Area residuale del fondo censito al N.C.T. Foglio-OMISSIS-”; 2 – nonché per l’impugnativa di ogni ulteriore atto anteriore o successivo, comunque ad esso connesso, consequenziale e, in ogni caso, richiamato nell’atto sub 1);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un’area residuale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune di Sorrento ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente di un’area residuale del fondo, nonché gli atti connessi, consequenziali o richiamati. Dal testo dell’ordinanza cautelare non risultano specificamente esposti i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il ricorrente ha allegato un pregiudizio grave e irreparabile, sostenendo che l’atto è immediatamente idoneo a produrre effetti irreversibili sul diritto dominicale, costituendo il presupposto per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisizione nei registri immobiliari. Il Comune ha evidenziato la connessione con un distinto giudizio, pendente tra le medesime parti, relativo all’impugnazione di una precedente ordinanza di acquisizione concernente l’area extra rispetto a quella di sedime del medesimo fondo, chiedendo la riunione delle controversie per una trattazione unitaria.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza dirigenziale impugnata. Ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile allegato dal ricorrente, in ragione della possibile produzione di effetti irreversibili sul diritto di proprietà, dell’immissione in possesso e della trascrizione dell’acquisizione. Il Collegio ha inoltre valorizzato la connessione della controversia con altro giudizio tra le medesime parti, già fissato per l’udienza pubblica del 29 ottobre 2026, ritenendo opportuno approfondire le questioni nella sede di merito e mantenere la situazione re adhuc integra. La sospensione è stata disposta nel bilanciamento degli interessi contrapposti, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dei motivi di merito. Il merito è stato fissato alla medesima udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Ordinanza di acquisizione gratuita al Patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base normativa del provvedimento comunale di acquisizione gratuita dell’area al patrimonio dell’ente; l’ordinanza cautelare non ne interpreta in dettaglio i presupposti sostanziali.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile e ha sospeso interinalmente gli effetti dell’atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di acquisizione gratuita di un’area al patrimonio comunale è immediatamente idoneo a incidere irreversibilmente sul diritto di proprietà, anche attraverso l’immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari, può sussistere il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
- In presenza di una controversia connessa, relativa a un distinto provvedimento di acquisizione concernente il medesimo fondo e le medesime parti, il giudice può sospendere gli effetti dell’atto impugnato e fissare il merito in una data già prevista per la causa connessa, così da consentire una trattazione unitaria e mantenere integra la situazione controversa fino alla decisione.
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