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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14872/2026 del 18/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un professionista aveva agito con rito sommario ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento di compensi professionali quantificati in euro 39.116,60 per attività di tenuta e redazione della contabilità fiscale di una società in amministrazione giudiziaria. Il Tribunale aveva accolto la domanda in contumacia della convenuta. In appello, la società aveva dedotto la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e dell’ordinanza, sostenendo che la notifica non fosse stata validamente eseguita ai sensi dell’art. 145 c.p.c. perché, pur essendo indicati nell’atto i legali rappresentanti/amministratori giudiziari, la notificazione era stata eseguita presso la sede sociale e si era perfezionata solo con formalità ex art. 140 c.p.c., senza notifica personale ai rappresentanti. Il ricorrente per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) tardività dell’appello ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. per decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza; 2) inammissibilità dell’appello per carenza di specificità ex art. 342 c.p.c.; 3) validità della notificazione a mezzo posta presso la sede sociale e violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum; 4) erronea condanna alle spese del giudizio di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso la tardività dell’appello perché non risultava la comunicazione di cancelleria dell’ordinanza e quindi operava il termine lungo; ha ritenuto specifico l’atto di appello; ha affermato che, quando nell’atto da notificare siano indicati i legali rappresentanti della società, la notificazione alla persona giuridica deve essere eseguita secondo l’art. 145 c.p.c. nei confronti della persona fisica rappresentante, non essendo sufficiente la sola notifica presso la sede sociale con formalità sostitutive se non precedute dal corretto tentativo nelle forme dovute; ha infine confermato la regolazione delle spese secondo soccombenza. Il ricorso è stato rigettato, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e dell’ordinanza di primo grado, con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354 c.p.c. La Cassazione ha però chiarito, ai fini del giudizio di legittimità, che i motivi del ricorso erano tutti infondati: l’appello della società era tempestivo per mancanza di comunicazione dell’ordinanza; l’atto di appello rispettava il requisito di specificità; la notificazione alla società era viziata perché, essendo indicati nell’atto i legali rappresentanti, la notifica doveva essere indirizzata anche a questi ultimi e non poteva considerarsi sanata dalla sola procedura eseguita presso la sede sociale; corretta la condanna alle spese di appello. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata difesa della parte intimata. È stato disposto l’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Norma che disciplina il procedimento sommario di cognizione, nel quale è stata proposta la domanda di pagamento dei compensi professionali.

  • art. 702-quater c.p.c.

    L’ordinanza emessa nel procedimento sommario produce gli effetti del giudicato se non è appellata entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in mancanza di comunicazione di cancelleria opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per indicare gli effetti di giudicato sostanziale dell’ordinanza non tempestivamente appellata.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello deve contenere censure specifiche e intellegibili; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 145 c.p.c.

    Per la notificazione alle persone giuridiche, se nell’atto sono indicati i legali rappresentanti, la notifica deve essere indirizzata anche alla persona fisica che rappresenta l’ente secondo le forme previste; non basta la notificazione presso la sede sociale con consegna sostitutiva se la norma richiede il tentativo verso il rappresentante.

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme processuali, senza autonoma ratio decidendi specifica nel testo.

  • art. 171 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme ad altre norme processuali, senza autonoma ratio decidendi specifica nel testo.

  • art. 149 c.p.c.

    Disciplina la notificazione a mezzo del servizio postale, ritenuta compatibile con l’art. 145 c.p.c. secondo i precedenti richiamati dalla Corte.

  • art. 138 c.p.c.

    Norma richiamata per le notificazioni in mani proprie alla persona fisica che rappresenta l’ente.

  • art. 139 c.p.c.

    Norma richiamata per la notificazione nella residenza, dimora o domicilio del rappresentante dell’ente.

  • art. 140 c.p.c.

    Modalità residuale di notificazione ammessa nei confronti della persona fisica rappresentante l’ente quando non sia possibile la consegna nelle forme ordinarie, ma non come notifica diretta alla società in contrasto con l’art. 145 c.p.c.

  • art. 141 c.p.c.

    Norma richiamata per la notificazione presso il domiciliatario della persona fisica rappresentante l’ente.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato come ulteriore modalità di notificazione nei confronti della persona fisica rappresentante l’ente quando residenza, dimora e domicilio siano ignoti.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7

    Richiamato dalla ricorrente in tema di notifica postale e avviso di deposito.

  • L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8

    Gli avvisi di deposito previsti da tale norma sono considerati equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c. quando la notificazione alle società ricorra nelle condizioni previste dall’art. 145 c.p.c.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; la Corte d’appello ha correttamente posto le spese a carico della parte risultata soccombente nel grado.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, senza incidere sul decisum finale, ritenendosi corretta la regolazione adottata dalla Corte d’appello.

  • art. 354 c.p.c.

    La nullità della notificazione ha comportato la rimessione della causa al primo giudice.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento sommario di cognizione, l’appello avverso l’ordinanza è soggetto al termine breve di trenta giorni solo se l’ordinanza sia stata comunicata o notificata; in difetto, opera il termine lungo decorrente dalla pubblicazione.
  • L’atto di appello è specifico quando individua con chiarezza la regola processuale violata e la ragione dell’erroneità della decisione impugnata, anche senza formule sacramentali.
  • Quando la notificazione è diretta a una società e nell’atto da notificare sono indicati i suoi legali rappresentanti, la disciplina dell’art. 145 c.p.c. impone di riferire la notificazione alla persona fisica rappresentante secondo le forme previste, non potendosi considerare sufficiente una sola esecuzione presso la sede sociale se manca il corretto completamento nei confronti del rappresentante.
  • La notificazione a mezzo posta alle persone giuridiche deve essere letta in coerenza con l’art. 145 c.p.c. e con la normativa postale speciale: gli avvisi di deposito sono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., ma solo quando ricorrano i presupposti per ricorrere a tale meccanismo e nel rispetto del destinatario individuato dalla legge.
  • Il principio tantum devolutum quantum appellatum non è violato quando il giudice di appello decide sulla nullità della notificazione nei limiti della questione effettivamente devoluta con il gravame.
  • Le spese del giudizio seguono la soccombenza anche nel giudizio di appello, salvo specifiche deroghe, e la parte vittoriosa nel grado può essere posta al rimborso delle spese processuali.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, deve essere dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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