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Sentenza

Sentenza del 09/04/2020 n. 1289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo Tributario - Dichiarazione dei Redditi - Errore - Emendabilità in sede contenziosa - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'appello è stato parzialmente accolto: la Commissione ha disposto il ricalcolo delle imposte escludendo dalla somma dovuta la ritenuta d'acconto già operata dalla ditta sostituta. È stata rifiutata la richiesta di annullamento totale della cartella, che resta valida per la restante parte non riferita alla ritenuta. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 97 2016 00043522 59 per €29.781,34 relativa a omesso o carente versamento di IRES e IVA per l'anno 2012. Il contribuente ha dedotto che nella dichiarazione originaria era stato per errore omessa la ritenuta d'acconto di €6.292,78 operata dalla ditta XXXXX SPA (mandante), acquisita successivamente con dichiarazione integrativa del 20.05.2016. Ha inoltre dedotto la mancata notifica dell'avviso bonario ex art. 6, comma V, dello Statuto del Contribuente e la violazione dell'art. 53 Cost. per doppia imposizione della stessa imposta.

Norme richiamate

  • art. 53 Cost.

    Richiamato come principio di capacità contributiva: la dichiarazione che, per errore, comporti un maggior onere tributario rispetto a quanto dovuto è emendabile anche in sede processuale per evitare una violazione del principio costituzionale.

  • art. 2 comma 8-bis D.P.R. n. 322/1998

    La pronuncia ricorda l'orientamento secondo cui, nonostante il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, il contribuente può opporsi in sede contenziosa ad una maggiore pretesa tributaria invocando errori nella dichiarazione; dunque la scadenza prevista dall'art. 2 co. 8-bis non preclude sempre la rimessione della questione al giudice.

  • art. 6, comma V, Statuto del Contribuente

    "Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta... Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma."

    La norma è stata richiamata dal contribuente per lamentare la mancata comunicazione 'bonaria'. La Corte non ha annullato l'atto esclusivamente per questa violazione ma ha operato il ricalcolo sostanziale; ne deriva che la mancata emissione dell'avviso può essere rilevante, ma il giudice valuta complessivamente l'illegittimità dell'atto alla luce della prova e della capacità contributiva.

  • Cass. sez. unite, sent. n. 13378/2016

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la dichiarazione è atto di scienza ed è, in linea generale, emendabile in sede giudiziale; il contribuente può opporsi alla pretesa fiscale allegando errori materiali o giuridici anche oltre il termine per l'integrativa.

  • Cass. n. 6665/2015 e Cass. n. 2220/2018

    Decisioni utilizzate come precedenti per confermare l'orientamento sulla emendabilità delle dichiarazioni e sulla necessità che il giudice valuti le prove in relazione al principio di capacità contributiva.

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi, essendo in linea generale un atto di scienza, è emendabile anche in sede contenziosa: il contribuente può contestare in giudizio errori materiali o di diritto che incidono sul quantum dell'imposta anche se il termine per la dichiarazione integrativa è scaduto.
  • Il giudice deve valutare le prove (certificazioni delle ritenute, documentazione del sostituto d'imposta, integrativa prodotta, ricevute di versamento) per accertare la legittimità della pretesa in relazione al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.
  • La mancata notifica dell'avviso bonario ex art. 6, comma V, può costituire violazione procedurale rilevante, ma l'eventuale invalidità dell'atto non è automatica: il giudice può riformare l'importo impugnato ritenendo sufficienti gli elementi probatori, senza annullare integralmente la cartella quando la pretesa è fondata per la parte residua.
  • Nei casi di successo parziale del contribuente è comune la compensazione delle spese tra le parti; quindi anche una vittoria limitata può portare a esito favorevole in termini di costi processuali.
  • Prassi consigliata per il contribuente in situazioni analoghe: conservare e produrre le certificazioni di ritenute operate dal sostituto, inviare tempestivamente dichiarazioni integrative e, se possibile, documentare i contatti con l'Amministrazione (richieste di chiarimenti, mancati avvisi) per rafforzare la difesa in giudizio.

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