Sentenza del 09/04/2020 n. 1294 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro - Ipotecarie e catastali - Sentenza - Mancata indicazione del valore dell'atto - Determinazione su base presuntiva - Registrazione d'ufficio - Avviso di liquidazione - Indicazione degli estremi dell'atto - Motivazione - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione (n. 2013/003/SC/000010262/0/002 del 27.04.2016) per registrazione d'ufficio della sentenza n. 000010262/2013 del Tribunale di Roma (13.05.2013). L'avviso richiedeva il pagamento di €50.017,50 come imposta di registro; il ricorrente contestava la totale carenza motivazionale dell'avviso, la determinazione presuntiva del valore dell'immobile (base imponibile), l'erronea imputazione dell'intera imposta nonostante l'effetto acquistivo riguardasse solo una porzione dell'immobile, e la nullità dell'avviso per mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento.
La decisione
L'appello è stato respinto. La Commissione ha confermato che l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato in quanto indicava gli elementi identificativi della sentenza, la somma dovuta, il calcolo percentuale applicato e la base imponibile determinata su base presuntiva. L'Ufficio è legittimato a determinare presuntivamente il valore se l'atto non contiene la dichiarazione di valore e il contribuente non ha fornito elementi contrari. L'obbligo solidale delle parti in causa è conforme all'art. 57 DPR 131/1986. L'assenza della sottoscrizione del responsabile non ha comportato nullità poiché l'art. 5 L.241/90 richiede l'indicazione e non la sottoscrizione; le generalità e l'email del responsabile risultavano indicate. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio per €1.500,00.
Norme richiamate
DPR 131/1986 art. 54, comma 5
Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione. Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
Stabilisce il contenuto minimo dell'avviso di liquidazione per la registrazione d'ufficio: è sufficiente che l'avviso indichi gli estremi identificativi dell'atto, la somma da pagare e i criteri di quantificazione, anche se la sentenza non è allegata.
DPR 131/1986 art. 53, comma 1
Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore né l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51.
Autorizza l'Ufficio a determinare presuntivamente la base imponibile (valore) quando l'atto è silente sul valore; tale determinazione è legittima se il contribuente non dimostra elementi contrari.
DPR 131/1986 art. 57, comma 1
Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile. Rimane ovviamente salvo il potere per ognuno dei debitori solidali che abbiano provveduto al pagamento dell'intera imposta di esercitare l'azione di regresso nei confronti dei condebitori in proporzione all'entità della porzione immobiliare oggetto dei rispettivi diritti reali in concreto acquistati per effetto della sentenza sottoposta a registrazione.
Conferma la responsabilità solidale delle parti in causa per il pagamento dell'imposta e riconosce il diritto di regresso tra debitori solidali in proporzione alle rispettive quote effettivamente acquisite.
Legge 241/1990 art. 5
L'art. 5 richiede l'indicazione del responsabile del procedimento ma non la sua sottoscrizione. Nel caso di specie la mera indicazione delle generalità e dell'email del responsabile è stata ritenuta sufficiente a escludere la nullità dell'avviso.
Massime di principio
- Per la registrazione d'ufficio l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se indica gli estremi identificativi dell'atto (anche se la sentenza non è allegata), la somma dovuta e i criteri di calcolo della imposta.
- Se l'atto non riporta il valore, l'Ufficio può determinare la base imponibile su base presuntiva: al contribuente spetta dimostrare fatti concreti che giustifichino una diversa quantificazione.
- Le parti 'in causa' sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta; chi paga può poi esercitare regresso nei confronti degli altri coobbligati in proporzione alle rispettive quote.
- L'assenza della sottoscrizione del responsabile non comporta automaticamente nullità dell'atto se il responsabile è adeguatamente indicato come previsto dall'art. 5 L.241/90.
- In contenziosi tributari simili, è essenziale per il contribuente produrre elementi probatori sul valore o errori di calcolo per contrastare una liquidazione presuntiva; la mera contestazione formale della motivazione dell'avviso è spesso insufficiente.
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