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Sentenza

Sentenza del 09/04/2020 n. 1291 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Fermo di beni mobili registrati - Preavviso e preventiva intimazione di pagamento - Strumentalità del bene - Mancata prova - Esecuzione del fermo - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificato per il mancato pagamento di quattro cartelle esattoriali; ha sostenuto che il veicolo sottoposto a fermo fosse bene strumentale all'attività d'impresa e quindi esente da fermo. L'Agenzia ha ritenuto legittimo il preavviso, avendone comprovato i presupposti (notifica delle cartelle) e contestando la prova della strumentalità prodotta dalla società.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e ha riformato la sentenza di primo grado: ha respinto il ricorso della società avverso il preavviso di fermo, rilevando che la società non ha dimostrato che il veicolo fosse strumentale (la sola carta di circolazione non è sufficiente). Ha altresì ritenuto regolari le notifiche delle cartelle prodotte dall'Agenzia. La società è stata condannata alle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore delle Agenzie, liquidate come indicato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

    la norma pone a carico del debitore l'onere di dimostrare, entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, la strumentalità del bene; in mancanza di prova è legittima l'iscrizione del fermo.

  • art. 58, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente la produzione in appello di nuovi documenti; l'Agenzia ha potuto allegare prova delle notifiche delle cartelle in sede di appello.

  • art. 26, d.P.R. 602/1973

    norma richiamata in relazione alla regolarità della notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento; le produzioni probatorie della notifica sono state ritenute valide.

Massime di principio

  • L'agente della riscossione può inviare un preavviso di fermo e iscrivere il fermo dopo 30 giorni se il debitore non paga o non prova la strumentalità del bene.
  • Il debitore ha l'onere di provare, entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, che il bene è effettivamente strumentale: non è sufficiente la sola carta di circolazione o la mera proprietà del veicolo.
  • Per essere considerato strumentale il bene deve essere tale da incidere direttamente sui ricavi caratteristici dell'impresa/professione; la prova deve essere specifica e dimostrabile.
  • La regolarità delle notifiche delle cartelle (raccomandata A/R, consegna a mani, o PEC) è elemento decisivo a favore dell'agente della riscossione e può essere valutata anche in sede di appello con documenti nuovi.
  • In caso di mancata dimostrazione della strumentalità, il preavviso di fermo è legittimo e la misura cautelare può essere iscritta senza ulteriore avviso.
  • In sede difensiva, è utile produrre documentazione dettagliata che colleghi il bene all'attività (contratti, fatturato legato all'uso del veicolo, organizzazione aziendale) se si vuole impedire un fermo.

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