Sentenza del 14/04/2020 n. 7803 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento per Euro 3.135.359,00 emessa in seguito al passaggio in giudicato di sentenze che avevano confermato avvisi di accertamento relativi alle annualità 1991-1992. Le rettifiche riguardavano maggiori redditi di partecipazione imputati al marito S.C., nelle dichiarazioni congiunte presentate ai sensi della L. 13 aprile 1977, n.114, art.17. La ricorrente contestava: nullità della notificazione della cartella (sosteneva di non essere debitore principale), violazione del diritto di difesa trasferibile dal giudizio degli avvisi al giudizio di esecuzione, errata interpretazione dell'art.17 L.114/1977 con esclusione della responsabilità per le maggiori imposte accertate a carico di un solo coniuge, illegittimità dell'attribuzione delle sanzioni per violazione del principio di personalità della sanzione, e infine che l'iscrizione a ruolo a carico del marito era in gran parte provvisoria mentre a carico della moglie poteva esserci solo pretesa definitiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i sei motivi: 1) il riferimento della CTR a "art.18" era un refuso; intendeva il D.Lgs. n.546/1992, art.19, comma 3, principio dell'impugnabilità degli atti per vizi propri; 2) la censura sulla lesione del diritto di difesa è inammissibile perché non veniva allegato un "fatto" decisivo ai sensi dell'art.360 c.p.c., n.5; 3) la notifica della cartella alla moglie come coobbligata è corretta e non viola l'art.17 L.114/1977; 4-5) la responsabilità solidale prevista dall'art.17 L.114/1977 (versione ratione temporis) si estende anche alle maggiori imposte e sanzioni accertate a carico di uno solo dei coniugi che hanno presentato dichiarazione congiunta; la giurisprudenza consolidata ammette che la moglie può contestare l'obbligazione del marito nei termini dalla prima notificazione che la renda edotta della pretesa; 6) il motivo relativo alla natura provvisoria dell'iscrizione a ruolo a carico del marito è inammissibile perché non dedotto in sede di merito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di cassazione.
Norme richiamate
L. 13 aprile 1977, n.114, art.17
La Corte interpreta l'art.17 (versione ratione temporis) nel senso che i coniugi che presentano dichiarazione congiunta sono responsabili in solido per imposte, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito; la scelta della dichiarazione congiunta comporta l'accettazione dei rischi connessi, inclusa la notifica degli atti al solo marito e le conseguenze della solidarietà.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.19, comma 3
Principio dell'impugnabilità di ciascun atto per i "vizi propri": un vizio relativo a un atto (es. avviso di accertamento) non può automaticamente trasferirsi e riaprire valutazioni nel giudizio di impugnazione di un diverso atto (es. cartella di pagamento); la CTR ha citato erroneamente "art.18" per refuso, senza effetto sulla decisione.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472, art.5
Sui profili sanzionatori la Corte conferma che, anche le sanzioni irrogate in conseguenza di rettifiche operate in capo ad uno solo dei coniugi, possono essere riferite alla coobbligata in virtù della responsabilità solidale prevista dall'art.17 L.114/1977; il principio di personalità della sanzione non impedisce tale ricaduta quando opera la solidarietà tra dichiaranti congiunti.
D.Lgs. 13 aprile 1999 (rif. D.Lgs. n.602 del 1973, art.11)
La doglianza sull'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio/non provvisorio non è stata esaminata perché la questione non era stata sollevata in sede di merito; la Corte ricorda il principio di non ammissibilità di temi nuovi in cassazione.
Codice di procedura civile, art.360 c.p.c.
Richiamato per delimitare i motivi di cassazione: in particolare il n.5 (vizio di motivazione) richiede l'allegazione di un fatto storico decisivo; la ricorrente non ha allegato un fatto del genere, rendendo il motivo inammissibile.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione congiunta (art.17 L.114/1977) comporta responsabilità solidale tra coniugi per imposte, interessi e sanzioni relative a quanto iscritto a ruolo a nome del marito; quindi, maggiori imposte accertate in capo a un solo coniuge possono gravare solidalmente anche sull'altro.
- La notifica della cartella alla moglie come coobbligata è valida e sufficiente per rendere operativa la responsabilità solidale; va verificata la corretta intestazione e prova della notifica, ma l'Agenzia può documentarla con estratti dall'anagrafe tributaria.
- I vizi di un atto (es. avviso di accertamento) sono impugnabili per i propri vizi e non si trasferiscono automaticamente in giudizi successivi; nella fase di esecuzione va valutato solo ciò che è dedotto contro la cartella stessa, salvo che il diritto di difesa sia stato concretamente pregiudicato e tale fatto sia tempestivamente e specificamente dedotto.
- Questioni non sollevate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione; il ricorso deve limitarsi a questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello.
- Se si riceve una cartella come coobbligato, è importante contestare tempestivamente (nei termini previsti) la pretesa e documentare l'eventuale estraneità ai fatti accertati; esiste comunque la possibilità per il coniuge non intestatario di contestare l'obbligazione nel merito entro i termini decorrenti dalla notificazione che lo rende edotto della pretesa.
- Sul piano sanzionatorio, il principio di personalità della sanzione non esclude automaticamente l'applicazione di sanzioni nei confronti del coniuge coobbligato quando la solidarietà è prevista dalla normativa applicabile alla dichiarazione congiunta.
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