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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35116/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla recidiva e generica quella sulle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, trattandosi di valutazioni rimesse al giudice di merito e già motivate in modo corretto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio e il giudizio di pericolosità del ricorrente. In particolare, l'imputato censurava la ritenuta recidiva, sostenendo implicitamente che non dovesse essere applicata o comunque che non fosse adeguatamente motivata; inoltre lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena. La Corte rileva che la doglianza sulla recidiva era già stata esaminata e respinta in appello con argomentazioni giuridiche corrette, valorizzando il manifesto legame tra i plurimi reati commessi e la loro crescente gravità e pericolosità sociale. Quanto alle attenuanti generiche e alla pena, il ricorso viene qualificato come generica censura al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, che aveva evidenziato l'assenza di elementi positivi e l'inadeguatezza per difetto della pena inflitta in primo grado.

Massime di principio

  • La censura sulla recidiva è inammissibile o manifestamente infondata quando il giudice di merito abbia già motivato in modo coerente sulla relazione tra i precedenti e i nuovi fatti-reato, sulla loro reiterazione e sulla crescente gravità della condotta.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione esclude elementi positivi e dà conto dell'adeguatezza della pena.
  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre doglianze generiche contro valutazioni di merito già affrontate dal giudice d'appello; in tal caso è legittima la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
  • In presenza di plurimi reati tra loro collegati e di indice di progressiva pericolosità sociale, la recidiva può essere valorizzata dal giudice di merito quale dato sintomatico della maggiore colpevolezza e della maggiore capacità a delinquere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidiva

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