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Sentenza

Sentenza n. 380/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5623/2024 del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, nel giudizio RG n. 8894/2024, pubblicata in data 9/12/2024 e notificata il 6/3/2025.

Giustizia amministrativa202504289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord - Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, aveva condannato il Ministero all'erogazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un importo nominale di 500 euro annui relativamente a cinque anni scolastici. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione ai fini dell'esecuzione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha chiesto l'attuazione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata presso la sede reale dell'Amministrazione, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti del Ministero, il quale deve porre concretamente la ricorrente nella disponibilità dell'utilità riconosciuta dal giudice civile. Accertata la scadenza del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'esecuzione, il TAR ha ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica mediante accredito dell'importo nominale riconosciuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte se anteriore. Ha inoltre nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, prescrivendo l'esecuzione nei successivi 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato e alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha accertato il decorso.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e contenente un obbligo a carico di una pubblica amministrazione può essere azionata mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, quando l'Amministrazione non vi abbia dato spontanea esecuzione.
  • Il giudicato civile ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti della pubblica amministrazione: l'Amministrazione deve conseguire concretamente al privato l'utilità o il bene della vita riconosciuti dalla pronuncia, senza potersi limitare a un'adesione meramente formale al decisum.
  • L'azione di ottemperanza è procedibile nei confronti dell'Amministrazione quando la sentenza sia divenuta definitiva, sia stata notificata presso la sede reale dell'ente e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione oltre il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, il giudice può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, anche attribuendogli la facoltà di delegare l'esecuzione a un altro dirigente dell'ufficio competente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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