Sentenza n. 4964/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento con il quale la commissione per gli esami di avvocato «sessione 2024» istituita presso la Corte d’appello di Milano, ha reso nota, in data 10 aprile 2025, la non ammissione del ricorrente a sostenere la prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense per la sessione 2024; - del presupposto verbale di correzione della prova; - di ogni atto presupposto, consequenziale e successivo ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente ad accedere alla prova orale dell’esame di abilitazione, per la sessione 2024, per la professione di avvocato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, con il presupposto verbale di correzione dell'elaborato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione forense per la sessione 2024 e il presupposto verbale di correzione, deducendo, con il primo motivo, l'insufficienza della motivazione, asseritamente ridotta al solo voto numerico. Con il secondo motivo ha sostenuto la correttezza del proprio elaborato, anche mediante un parere pro veritate, e quindi l'illegittimità del giudizio di insufficienza. Le censure prospettavano inoltre il superamento dell'orientamento favorevole alla sufficienza del voto numerico, in ragione del mutato quadro fattuale e normativo, nonché una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo congiuntamente infondate le censure. Ha affermato che, per la sessione 2024, in applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 49 l. 247/2012, come ulteriormente prorogata, resta applicabile il regime normativo fondato sui r.d. 1578/1933 e r.d. 37/1934. In tale quadro, il voto numerico costituisce modalità adeguata e sufficiente di motivazione del giudizio di correzione, secondo il consolidato orientamento dell'Adunanza plenaria e della Corte costituzionale; non è quindi necessaria una motivazione discorsiva. Il Collegio ha escluso anche la disparità di trattamento, osservando che essa richiede l'assoluta identità delle situazioni raffrontate e che non può comunque essere invocato il trattamento più favorevole eventualmente riconosciuto illegittimamente ad altri candidati. Quanto alla valutazione dell'elaborato, il giudice ha ribadito che essa esprime ampia discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile soltanto per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza. Nel caso concreto l'elaborato non aveva affrontato funditus tutte le problematiche della traccia e si era limitato in larga parte a trascrivere le disposizioni normative senza sviluppare adeguatamente la tesi argomentativa richiesta. Tali carenze erano coerenti con i criteri di correzione relativi a chiarezza, logicità, completezza, rigore metodologico, coerenza con la traccia e padronanza delle tecniche di persuasione, sicché il giudizio di insufficienza non risultava manifestamente irragionevole. Il parere pro veritate non poteva sostituire o infirmare la valutazione della commissione, salvo il caso residuale di abnormità, non ravvisato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
r.d. 27 novembre 1933, n. 1578
La disciplina dell'esame di abilitazione forense applicabile alla sessione 2024 consente, secondo il giudice, l'esternazione del giudizio di correzione mediante voto numerico.
r.d. 22 gennaio 1934, n. 37
Insieme al r.d. 1578/1933 costituisce la disciplina vigente dell'esame di abilitazione forense rilevante per la sufficienza della motivazione numerica.
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
La disciplina transitoria ha posticipato l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame forense; essa continua ad applicarsi alla sessione 2024.
d.l. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito dalla l. 21 febbraio 2025, n. 15
Ha ulteriormente prorogato il regime transitorio applicabile all'esame di abilitazione forense.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione del giudizio di correzione può essere soddisfatto, nella disciplina dell'esame forense applicabile, attraverso il voto numerico.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento risultano compatibili con l'utilizzo del voto numerico, anche per la sua standardizzazione e immediata percepibilità.
Massime di principio
- Nella disciplina dell'esame di abilitazione forense applicabile alla sessione 2024, il voto numerico costituisce motivazione sufficiente del giudizio di correzione dell'elaborato e della conseguente ammissione o non ammissione alla prova orale; non è necessaria una motivazione discorsiva ulteriore.
- La valutazione degli elaborati nell'esame di abilitazione forense costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica della commissione ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, palese erroneità o irragionevolezza, ovvero abnormità.
- Il giudice amministrativo non può sostituire alla valutazione della commissione il contenuto di un parere pro veritate redatto da un esperto esterno, salvo che emerga un vizio abnorme o altro manifesto vizio di legittimità della valutazione amministrativa.
- La valutazione dell'idoneità di un elaborato deve considerare complessivamente la completezza dell'esame delle problematiche poste dalla traccia, la qualità dell'argomentazione, il rigore metodologico e la padronanza delle tecniche espositive e persuasive; la mera individuazione o trascrizione delle disposizioni pertinenti non determina necessariamente l'idoneità.
- La disparità di trattamento quale vizio di legittimità presuppone l'assoluta identità delle situazioni comparate e non consente comunque di pretendere l'estensione di un trattamento più favorevole eventualmente attribuito illegittimamente ad altri candidati.
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