Cassazione Civile, Ordinanza n. 02445/2024 del 25/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (operatore telefonico)
La controversia
L'utente aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da un malfunzionamento della linea telefonica e della connessione internet verificatosi il 13 giugno 2014, nonché un indennizzo per la mancata risposta dell'operatore a una lettera inviata il 2 luglio 2014 dal suo legale. Il giudice d'appello aveva già escluso il diritto all'indennizzo ex art. 11 dell'Allegato A della delibera AGCOM n. 73/11/CONS, ritenendo che la comunicazione non fosse un 'reclamo' ma una mera diffida a pagare indennizzo e danni, inviata quando il disservizio era già cessato e già noto alla clientela. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della delibera 73/11/CONS e dell'art. 2, lett. e), d.lgs. 206/2005, sostenendo che l'indennizzo dovesse spettare per la sola mancata risposta al reclamo, a prescindere dalla risoluzione del guasto, che fosse irrilevante l'informativa resa dall'operatore sui media e che non contasse il fatto che la lettera fosse stata inviata dal legale anziché dall'utente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non aggredisse idoneamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il Tribunale aveva qualificato la lettera del 2 luglio 2014 non come reclamo, ma come diffida ad ottenere indennizzo e risarcimento, e aveva inoltre valorizzato il fatto che il disservizio era già cessato ed era stato già risolto. La Corte ha osservato che il ricorrente non si confrontava con tale qualificazione della missiva e che, peraltro, non era applicabile la successiva delibera AGCOM n. 347/18/CONS. Ha quindi confermato l'inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c. e, conseguentemente, dell'intero ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 11, Allegato A, Delibera AGCOM n. 73/11/CONS
indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di euro 300,00
l'indennizzo per mancata risposta presuppone la proposizione di un vero reclamo nei termini regolamentari; una mera diffida a pagare indennizzo e danni non basta.
art. 1, Delibera AGCOM n. 179/2003
istanza con cui l'utente si rivolge direttamente all'organismo di telecomunicazione per segnalare un disservizio ovvero una questione attinente l'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata
definisce in modo restrittivo il reclamo, richiedendo una segnalazione del disservizio o della questione relativa alla prestazione, non una semplice richiesta risarcitoria.
art. 2, lett. e), d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206
richiamato dal ricorrente come parametro della correttezza e della buona fede nei rapporti di consumo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'indennizzo richiesto.
art. 1, lett. j), Allegato A, Delibera AGCOM n. 347/18/CONS
comunicazione con la quale, attraverso i canali previsti dal contratto o dalla disciplina regolamentare, ivi inclusa la segnalazione telefonica al servizio di assistenza clienti, l'utente segnala all'operatore un disservizio o chiede l'erogazione degli indennizzi contrattualmente stabiliti
norma successiva e non applicabile ai fatti anteriori; non può retroagire per qualificare come reclamo una comunicazione inviata nel 2014.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti richiamati e la loro collocazione, senza eccessivo formalismo ma con sufficiente specificità.
art. 360-bis c.p.c.
il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi o si risolve in una critica non idonea a censurare la decisione impugnata.
art. 366, n. 4, c.p.c.
il 'non motivo' o la censura priva di effettiva critica della decisione è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di indennizzi per servizi di telecomunicazione, il diritto all'indennizzo per mancata risposta nasce solo se la comunicazione dell'utente integra un vero reclamo secondo la disciplina regolamentare applicabile ratione temporis.
- La qualificazione della comunicazione come reclamo o come mera diffida è questione di fatto/interpretazione che il giudice di merito può risolvere valorizzando il contenuto concreto della missiva e la fase in cui essa è stata inviata.
- Non è sufficiente, per superare la decisione impugnata, sostenere astrattamente una diversa lettura della norma se non ci si confronta con la specifica ratio decidendi posta a base della sentenza.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve criticare in modo specifico le ragioni della decisione impugnata; il motivo che non si confronta con tali ragioni è inammissibile come non motivo.
- Le disposizioni regolamentari sopravvenute non possono essere applicate retroattivamente per qualificare fatti e comunicazioni anteriori alla loro entrata in vigore.
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