Sentenza del 09/10/2015 n. 20274 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDopo il rinvio, la ricorrente ha depositato la comunicazione di Equitalia Sud S.p.A. del 4 dicembre 2014, che attestava l'avvenuta estinzione del debito relativo alla cartella. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
M.N. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva confermato la legittimità della cartella notificata nel 2009 per IRPEF e accessori relativi all'anno 1992. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di estinzione per cessata materia del contendere, sostenendo di aver pagato l'importo complessivamente dovuto secondo la definizione prevista dalla legge n. 147 del 2013. La Corte ha inizialmente rinviato la decisione perché mancava la comunicazione ufficiale dell'avvenuta estinzione del debito.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 618 a 624
Entro il 31 ottobre 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito
La disciplina consente, al ricorrere dei relativi presupposti e del pagamento dovuto, l'estinzione del debito oggetto della riscossione. La comunicazione dell'agente della riscossione costituisce la documentazione necessaria per attestare formalmente l'estinzione e consentire la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il debito tributario oggetto del giudizio viene integralmente estinto mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, può venire meno l'interesse alla prosecuzione della controversia e il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
- Il semplice pagamento o la dichiarazione della parte possono non essere sufficienti: è opportuno depositare la comunicazione o altra attestazione ufficiale dell'agente della riscossione che certifichi l'estinzione del debito.
- La cessazione della materia del contendere non equivale necessariamente a una pronuncia sulla fondatezza originaria del ricorso; il processo si chiude perché la questione è diventata concretamente priva di oggetto.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate, soprattutto quando la definizione del debito sopravviene durante il giudizio e non vi è una decisione definitiva sul merito.
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