Cassazione Civile, Ordinanza n. 38717/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, davanti al Giudice di Pace e poi in Cassazione, di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto nei confronti di un cittadino cileno ritenuto privo di attività lavorativa regolare e di adeguate garanzie finanziarie lecite. Il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 13 d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il provvedimento espulsivo dovesse essere sottoscritto dal Prefetto quale organo titolare del potere, oppure da un soggetto munito di valida delega, e che nel caso concreto la delega non fosse individuabile nell'atto. Ha inoltre denunciato la nullità del decreto per mancata attestazione di conformità all'originale e per asserita carenza di motivazione sulla pericolosità sociale, richiamando anche la giurisprudenza CEDU in tema di prevedibilità delle misure restrittive della libertà di circolazione. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo legittima la sottoscrizione del decreto da parte di un Vice Prefetto Aggiunto delegato con decreto prefettizio, e sufficiente la motivazione dell'espulsione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il decreto di espulsione risultava firmato dal Vice Prefetto Aggiunto sulla base di una delega prefettizia anteriore al provvedimento; ha ribadito il principio per cui la sottoscrizione da parte di un funzionario delegato è valida quando esista una delega espressa per iscritto, mentre per il Vice Prefetto Vicario la sostituzione deriva direttamente dalla legge. Ha dichiarato inammissibili le censure sulla motivazione del decreto e sulla mancata attestazione di conformità, perché dirette a contestare il provvedimento amministrativo in sé o comunque non confrontate con la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva accertato la consegna dell'atto in originale. Il richiamo alla sentenza De Tommaso è stato ritenuto generico e non pertinente alla diversa materia dell'espulsione amministrativa. Nessuna statuizione sulle spese, perché le amministrazioni sono rimaste intimate; esclusa anche l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in quanto procedimento esente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro di denuncia della violazione di legge dedotta nei motivi di ricorso
art. 13 d.lgs. n. 286/1998
il decreto di espulsione deve essere adottato dall'organo competente; la sottoscrizione da parte di un funzionario diverso dal Prefetto è valida solo se supportata da valida delega, mentre il Vice Prefetto Vicario può sostituire il Prefetto per legge
art. 97 Cost.
richiamato per il principio di buon andamento dell'organizzazione amministrativa e per la necessità di individuare soggetti legittimati a sostituire il titolare dell'ufficio
d.lgs. n. 139/2000
richiamato per l'organizzazione della carriera prefettizia e per la distinzione tra Vice Prefetto Vicario e Vice Prefetto Aggiunto
d.m. 18 novembre 2002
richiamato tra le fonti organizzative relative alle funzioni sostitutive nella prefettura
circolare Ministero dell'interno 9 gennaio 2013
richiamata tra le fonti organizzative menzionate dal ricorrente
d.lgs. n. 29/2004
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sull'organizzazione amministrativa
d.P.R. n. 180/2006
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sull'organizzazione amministrativa
d.P.R. n. 445/2000
richiamato a sostegno della doglianza sulla mancata attestazione di conformità all'originale
art. 3 l. n. 241/1990
richiamato a sostegno della censura di carenza di motivazione del decreto amministrativo
art. 2 Protocollo n. 4 CEDU
richiamato dal ricorrente per contestare la prevedibilità delle misure restrittive collegate alla pericolosità semplice
d.lgs. n. 159/2011
richiamato solo nel contesto del richiamo alla pericolosità semplice e alle categorie di prevenzione
Massime di principio
- I provvedimenti riservati al Prefetto sono validamente sottoscritti dal Vice Prefetto Vicario anche senza menzione delle ragioni di assenza o impedimento del Prefetto, perché la sostituzione del Vicario opera direttamente per legge.
- Per la sottoscrizione di provvedimenti prefettizi da parte di altri funzionari, incluso il Vice Prefetto Aggiunto, è necessaria una delega espressa e scritta anteriore al provvedimento, la cui esistenza è condizione di validità della firma.
- Nel giudizio di legittimità non sono esaminabili censure che si limitino a riproporre direttamente vizi del provvedimento amministrativo senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- La deduzione di nullità per mancata conformità all'originale è inammissibile se non si confronta con l'accertamento del giudice di merito secondo cui l'atto è stato consegnato in originale.
- Il richiamo a principi CEDU o a precedenti su materie diverse non è sufficiente se non è chiarito il nesso tra la decisione europea evocata e la concreta fattispecie dell'espulsione amministrativa.
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