Ordinanza n. 562/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 19321/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta, n. 19321/2025, favorevole a Google Ireland Limited, relativa al contributo contestato dall'Autorità
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 19321/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. L'appellata Google Ireland Limited si è costituita in giudizio e ha riproposto, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a., il primo motivo del ricorso di primo grado, dichiarato assorbito dal TAR. Nel giudizio d'appello l'Autorità ha inoltre dedotto, con un secondo profilo di censura, il difetto di giurisdizione del giudice di primo grado. La questione eurounitaria connessa al primo motivo, già rimessa dalla Sezione alla Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza n. 714 del 28 gennaio 2026, è stata prospettata nel contesto della domanda cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso il periculum in mora, rilevando che il relativo pregiudizio era stato dedotto dall'appellante in modo generico e che non emergeva un danno grave e irreparabile. Google Ireland Limited aveva già pagato il contributo e non aveva chiesto la restituzione della somma; inoltre, alla luce dei dati del bilancio 2024, non risultava a rischio l'equilibrio finanziario dell'Autorità. In sede cautelare e sulla base di una delibazione sommaria, la Sezione ha ritenuto non rilevante, allo stato, la questione eurounitaria rimessa alla Corte di giustizia, poiché essa riguardava un motivo di primo grado assorbito e riproposto dall'appellata, da esaminare soltanto in caso di accoglimento dei motivi d'appello dell'Autorità. Ha inoltre osservato che la censura relativa al difetto di giurisdizione deve essere esaminata prioritariamente rispetto al merito e concerne una questione sostanzialmente analoga a quella già respinta tra le medesime parti con sentenza n. 6660/2025, sebbene tale decisione sia ancora oggetto di ricorso per cassazione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in appello; la domanda è stata respinta per l'assenza del periculum in mora.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Consente alla parte appellata di riproporre i motivi assorbiti o non esaminati in primo grado; il motivo riproposto avrebbe dovuto essere esaminato solo in caso di positiva valutazione dei motivi d'appello.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il periculum in mora non può essere dedotto genericamente, ma deve essere allegato e dimostrato mediante la prospettazione di un pregiudizio grave e irreparabile.
- Il pagamento di una somma oggetto della controversia, senza richiesta di restituzione e in assenza di elementi che evidenzino un rischio concreto per l'equilibrio finanziario del soggetto interessato, esclude il periculum in mora cautelare.
- La questione relativa a un motivo riproposto dall'appellato ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. diviene rilevante soltanto dopo l'eventuale accoglimento dei motivi d'appello che investono la decisione di primo grado.
- In sede cautelare, la questione di giurisdizione deve essere esaminata prioritariamente rispetto alle questioni di merito, ferma restando la natura sommaria della delibazione propria della fase cautelare.
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