Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33602/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo, ritenendo fondati i vizi di motivazione apparente e di omessa pronuncia. Ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché riesamini i motivi di appello con motivazione idonea e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo a IRPEF e IRAP per l'anno d'imposta 2003. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del contribuente, ritenendo legittimo l'accertamento fondato su elementi ritenuti contrari agli studi di settore, tra cui il chilometraggio dichiarato dallo stesso contribuente e la lunghezza della corsa media desunta da uno studio statistico del Comune di Firenze, oltre a reputare sufficiente la motivazione della sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 7, comma 1, L. 212/2000 per mancata allegazione all'avviso degli atti richiamati (piano tariffario comunale, accordi Comune/tassisti, comunicato stampa, indagine degli uffici comunali); 2) violazione dell'art. 5 d.lgs. 218/1997 per omessa attivazione del contraddittorio preventivo; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR si sarebbe limitata a formule generiche e astratte sui presupposti dell'accertamento analitico-induttivo, senza confrontarsi con i motivi di appello e con le censure mosse; 4) omessa pronuncia sul motivo di gravame relativo a un asserito errore logico-matematico nel calcolo del reddito accertato; 5) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. per l'uso delle presunzioni e del metodo di ricostruzione del reddito.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    gli atti richiamati dall'amministrazione finanziaria nel provvedimento impositivo devono essere allegati quando non già conosciuti o non agevolmente conoscibili dal contribuente; il motivo è stato dedotto come violazione della norma, ma non esaminato nel merito perché assorbito.

  • art. 5 d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218

    è stata dedotta la mancata preventiva attivazione del contraddittorio; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993 conv. in L. n. 427 del 1993

    norma richiamata come base dei presupposti per l'accertamento analitico-induttivo fondato su gravi incongruenze tra redditi/corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dall'attività.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato quale base dell'accertamento analitico-induttivo e della ricostruzione presuntiva del reddito; i motivi che ne denunciavano la violazione sono stati assorbiti.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati in relazione alla dedotta violazione delle presunzioni semplici utilizzate per la ricostruzione del reddito; motivo assorbito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma procedurale per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la Corte lo richiama per definire il contenuto minimo costituzionale della motivazione, che deve consentire il controllo sul ragionamento decisorio.

Massime di principio

  • Ricorre il vizio di motivazione apparente quando la sentenza di merito si limita a formule generiche o alla mera ripetizione del dato normativo senza spiegare, in modo intelligibile e controllabile, le ragioni della decisione e il percorso logico seguito rispetto alle specifiche censure delle parti.
  • L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice di merito non si confronta affatto con uno specifico motivo di gravame ritualmente devoluto, impedendo alla parte di ottenere una risposta sul punto controverso.
  • Nei giudizi di legittimità la Corte può esaminare con priorità il motivo più liquido; se il vizio di motivazione o l'omissione decisoria assorbono le ulteriori censure, gli altri motivi restano non esaminati.
  • La motivazione è costituzionalmente sufficiente solo se rende percepibili gli elementi fattuali e giuridici posti a base della decisione e consente il controllo sulla correttezza del ragionamento decisorio; la mera adesione astratta alla norma non basta.
  • Quando l'accertamento tributario si fonda su presunzioni e dati comparativi, il giudice di merito deve spiegare perché quegli elementi siano ritenuti attendibili e come essi superino le contestazioni del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.