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Sentenza

Sentenza del 17/12/2019 n. 7531 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'iscrizione a ruolo e la cartella relativa alla TARSU 2011, sostenendo che il tributo riguardasse un magazzino-box di 31 mq, privo di utenze e quindi incapace di produrre rifiuti. Aveva presentato nel 2007 un'autocertificazione attestante tale situazione e invocava l'esenzione prevista dall'art. 8, comma 2, lettera c, del regolamento comunale TARSU. Il Comune ha sostenuto che l'occupazione e la destinazione d'uso del locale costituissero il presupposto impositivo e che spettasse alla contribuente provare in modo oggettivo l'impossibilità di produrre rifiuti.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente accolto il ricorso della contribuente, ritenendo applicabile l'esenzione regolamentare. La Commissione Tributaria Regionale ha invece accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'uso privato del box per il ricovero di un'autovettura rende dovuta la TARSU, anche in assenza di utenza elettrica, perché la sola mancanza di utenze non dimostra l'oggettiva inutilizzabilità del locale. L'onere di provare le condizioni per l'esenzione gravava sulla contribuente, che non lo ha assolto. La contribuente è stata inoltre condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in complessivi 550 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti; non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, purché tali circostanze siano indicate nella denuncia e debitamente riscontrate.

    Il presupposto ordinario della TARSU è l'occupazione o detenzione del locale. L'esclusione opera solo quando sia dimostrata un'oggettiva impossibilità di produrre rifiuti o un'oggettiva inutilizzabilità, non quando il locale sia semplicemente inutilizzato dal titolare.

  • Art. 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    La tassa grava su chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, nelle zone in cui il servizio è istituito.

    La debenza del tributo dipende dall'occupazione o conduzione del locale e dalla possibilità di fruire del servizio, non dall'effettivo utilizzo del servizio da parte del singolo contribuente.

  • Art. 8, comma 2, lettera c, del regolamento comunale TARSU

    Non sono assoggettati alla tassa i locali e le aree per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o utenze.

    La previsione regolamentare deve essere letta in relazione all'effettiva e oggettiva inutilizzabilità del locale. La sola assenza di utenze, isolatamente considerata, non è sufficiente quando il locale mantiene una destinazione concreta, come il ricovero di un'autovettura.

  • Cassazione civile, sez. VI, 24 luglio 2013, n. 18022

    La tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione.

    L'effettivo conferimento dei rifiuti o l'uso concreto del servizio non sono condizioni necessarie per l'imposizione, se il servizio è istituito ed è potenzialmente fruibile.

  • Cassazione civile, sez. tributaria, 27 novembre 2002, n. 16785

    Sono sottratti all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati dal titolare.

    La distinzione decisiva è tra inutilizzabilità oggettiva del bene e mancato utilizzo volontario o di fatto. Solo la prima può giustificare l'esclusione dalla TARSU.

  • Cassazione civile, ordinanza n. 17623 del 2016

    L'esenzione, anche parziale, costituisce un'eccezione alla regola generale del pagamento del tributo.

    Il contribuente che invoca un'esenzione o una riduzione della superficie tassabile deve provare i fatti che ne costituiscono il presupposto, mediante elementi obiettivi e documentazione idonea.

  • Cassazione civile, sez. I, 4 febbraio 1995, n. 1347

    Ogni periodo di imposta ha una propria autonomia.

    Le decisioni o i comportamenti dell'amministrazione relativi a un'annualità non vincolano automaticamente l'accertamento relativo ad anni diversi.

Massime di principio

  • Per i tributi sui rifiuti, l'occupazione o detenzione di un locale normalmente fa presumere la produzione di rifiuti e quindi l'assoggettamento al tributo.
  • La semplice inattività del locale, la sua mancata abitazione o la scelta di non utilizzarlo non bastano a ottenere l'esenzione: occorre dimostrare che sia oggettivamente inutilizzabile o strutturalmente incapace di produrre rifiuti.
  • La mancanza di utenze, come elettricità, acqua o gas, è un elemento valutabile ma non necessariamente decisivo; deve essere accompagnata da ulteriori prove coerenti sulla concreta inutilizzabilità del bene.
  • La destinazione del locale può essere determinante: un box utilizzato per custodire un'autovettura può essere considerato concretamente utilizzabile e soggetto al tributo anche se privo di utenze.
  • L'onere della prova dell'esenzione o della riduzione grava sul contribuente, che deve indicare tempestivamente la situazione nella denuncia originaria o di variazione e documentarla con elementi obiettivi.
  • Ogni annualità tributaria è autonoma: l'annullamento o il mancato accertamento del tributo per un anno non garantisce automaticamente lo stesso esito per gli anni successivi.

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