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Sentenza

Sentenza n. 155/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.36489 Comunicazione: CP700-4485536-P notificata alla ricorrente in data 14 ottobre 2022 con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002; nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202201141

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2001/2002

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (organismo pagatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’azienda agricola ha impugnato la comunicazione AGEA del 12 ottobre 2022, notificata il 14 ottobre 2022, con la quale, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3583 del 9 maggio 2022, era stato ricalcolato il prelievo supplementare dovuto per la campagna lattiera 2001/2002. Il ricalcolo aveva determinato un peggioramento della posizione debitoria dell’azienda. Sono state dedotte plurime censure, non ulteriormente specificate nella sentenza. L’impugnazione riguardava anche gli atti connessi, tra cui l’eventuale aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di legittimità. La decisione è fondata sull’art. 10-bis del d.l. 13 giugno 2023, n. 69, introdotto per recepire le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea sui criteri di calcolo del prelievo supplementare. La nuova disciplina ha previsto nuovi parametri di ricalcolo, ha limitato la decorrenza degli interessi al 27 giugno 2019 e ha privato di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate da AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. Poiché il provvedimento impugnato è divenuto inefficace ex lege e l’amministrazione deve procedere a una nuova rideterminazione del prelievo sulla base dei dati nazionali di produzione detenuti, non sussiste più un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda, anche in ragione della sopravvenienza legislativa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 8, d.l. 1° marzo 1999, n. 43

    La disciplina del meccanismo di compensazione nazionale è stata disapplicata nelle precedenti decisioni richiamate, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69

    La disposizione sopravvenuta ha introdotto nuovi parametri per il ricalcolo del prelievo supplementare, ha previsto l’applicazione degli interessi dal 27 giugno 2019 e ha privato di effetto le comunicazioni di ricalcolo AGEA anteriori all’entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha disciplinato lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Quando una sopravvenienza normativa rende inefficace ex lege il provvedimento amministrativo impugnato e impone all’amministrazione di adottare una nuova determinazione, viene meno l’interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
  • La sopravvenuta inefficacia legislativa di una comunicazione amministrativa di ricalcolo non determina automaticamente l’accoglimento nel merito delle censure proposte, ma comporta la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, quando l’amministrazione sia tenuta a procedere a una nuova rideterminazione.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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