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Sentenza

Sentenza n. 8278/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del provvedimento di rigetto del 01.07.2025 rispetto alla domanda di rinuncia inoltrata a mezzo Posta elettronica certificata nella parte in cui afferma che “L' istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero sul sostegno, presentata dalla Sig.ra Falcone è stata chiusa con provvedimento di rigetto in data antecedente al 1° giugno 2024. Pertanto, ai sensi del D.L. 31 maggio 2024 n. 71 come modificato dalla Legge di conversione del 29 luglio 2024 n. 106, non è possibile presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4. .” Delle FAQ pubblicate nel sito del MIM https://www.mim.gov.it/web/guest/faq20 , in particolare a quanto specificato alle FAQ n.2 e n. 4 e per quanto occorre possa per la declaratoria di nullità e/o annullamento, ove ritenuto applicabile del provvedimento del Ministero comparso sulla piattaforma informatica “Riconoscimento professione docente” in cui il Ministero attesta l’impossibilità di effettuare la rinuncia alla domanda di riconoscimento su classi di concorso Sostegno, del Decreto Interministeriale n.77 del 24 aprile 2025 relativo ai Corsi INDIRE, ossia ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 con conseguente declaratoria del diritto degli istanti a partecipare a suddetti corsi anche se alla data del 1° giugno 2024 non siano decorsi i termini di conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo estero, - nonché del provvedimento prot. n. 21907 del 04.06.2025, recante avviso sulle modalità e sulle tempistiche per l’espressione della rinuncia (art. 5 comma 3 del decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77) nella parte in cui impone di formalizzare solo tramite l’apposita piattaforma SIDI “Riconoscimento professione docente” la rinuncia e non anche a mezzo pec nei casi di domanda di riconoscimento presentata in piattaforma e non in modalità cartacea. - nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso anche non conosciuto. Per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno - del diritto delle parti ricorrenti ad essere ammessi all’iscrizione ai percorsi di cui al DM 77/2025 nonché per la declaratoria di validità della rinuncia alla domanda di riconoscimento condizionata al positivo esito del giudizio de qua; - per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all’adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto dei parte ricorrente;

Giustizia amministrativa202508735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto della richiesta di rinuncia alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, connessi atti ministeriali e disciplina dei percorsi INDIRE

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 1° luglio 2025 con cui il Ministero ha negato la possibilità di rinunciare alla domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno, ritenendo che l’istanza fosse stata definita con rigetto anteriormente al 1° giugno 2024 e che, ai sensi del decreto-legge n. 71 del 2024, convertito dalla legge n. 106 del 2024, non fosse quindi consentita la rinuncia. Sono stati inoltre contestati, ove occorrente, le FAQ ministeriali, l’attestazione inserita nella piattaforma informatica ministeriale, il decreto interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025 sui percorsi INDIRE e l’avviso ministeriale del 4 giugno 2025, nella parte in cui prevedeva la formalizzazione della rinuncia esclusivamente tramite la piattaforma SIDI e non anche mediante PEC. La ricorrente chiedeva altresì, in via cautelare, l’ammissione ai percorsi INDIRE e la declaratoria di validità della rinuncia, oltre alla condanna delle amministrazioni all’adozione delle misure necessarie. Nel corso del giudizio, tuttavia, la difesa ha dichiarato che la ricorrente stava frequentando il percorso ordinario di specializzazione TFA sostegno presso un’università, facendo venir meno l’interesse attuale alla decisione; tale dichiarazione è stata confermata all’udienza pubblica.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35 c.p.a., senza esaminare nel merito la legittimità del provvedimento ministeriale e degli ulteriori atti impugnati. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione espressa del difensore circa l’assenza di un interesse attuale alla prosecuzione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può decidere nel merito una controversia quando la parte dichiara il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle circostanze e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

    La sopravvenuta carenza dell’interesse attuale alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso; la dichiarazione espressa della parte, resa dal difensore, impone al giudice di arrestarsi senza esaminare il merito.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato nell’intestazione della sentenza, senza una specifica applicazione argomentata nella motivazione.

  • decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106

    Richiamato quale base normativa del provvedimento ministeriale che aveva escluso la possibilità di rinunciare alla domanda di riconoscimento del titolo estero; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77

    Richiamato quale disciplina dei percorsi INDIRE e della formalizzazione della rinuncia; la relativa legittimità non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione espressa del difensore circa il sopravvenuto venir meno dell’interesse attuale della parte alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando la parte abbia dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • La sopravvenuta frequenza o acquisizione di un diverso percorso formativo potenzialmente satisfattivo può determinare il venir meno dell’interesse alla decisione sull’ammissione a uno specifico percorso alternativo, ove tale carenza sia espressamente dichiarata e confermata in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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