Cassazione Civile, Sentenza n. 23149/2021 del 19/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il licenziamento intimato da ICCREA Banca e chiedeva il riconoscimento dell'indennità supplementare prevista dal CCNL dei dirigenti delle BCC. Le censure principali erano: 1) inesattezza della motivazione del licenziamento per aver indicato la 'soppressione' dell'unità anziché il suo 'accorpamento' e per non aver specificato le unità accorpate; 2) violazione dell'art. 53 del CCNL che, a suo dire, richiederebbe una motivazione dettagliata delle ragioni organizzative; 3) omissione da parte della banca dell'obbligo di ricercare posti dirigenziali disponibili in tutta l'azienda per la ricollocazione (repechage); 4) doglianze collegate alla violazione del principio di buona fede e correttezza nella procedura di licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha ritenuto che: a) l'interpretazione dei confini della domanda e la valutazione se talune questioni fossero state o meno dedotte nel ricorso introduttivo spettano al giudice del merito e la decisione della Corte d'appello, pur non coincidente con la tesi del ricorrente, era adeguatamente motivata; b) l'eventuale genericità o insufficienza della motivazione del recesso non comporta automaticamente la nullità o l'ingiustificatezza del licenziamento, posto che il datore di lavoro può integrare o esplicitare la motivazione nell'ambito del giudizio; c) le questioni ritenute nuove in sede di appello sono inammissibili; d) conseguentemente il ricorso è respinto, il resistente è considerato vincitore e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 4.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%), nonché all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002 come modificato dalla legge n.228/2012.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul ricorso per cassazione; la Corte evidenzia che questioni non sollevate nel ricorso ex art. 414 non possono essere ora dedotte se ritenute nuove dal giudice di merito
Richiamato nella contestazione di inammissibilità delle censure nuove in appello; usato insieme all'art. 414 per delimitare i termini delle questioni processuali
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Fondamento delle doglianze per falsità di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto però che le argomentazioni del ricorrente non soddisfacevano i presupposti di illegittimità di diritto invocati
art. 41 Cost.
Richiamato in rapporto alla tutela dei diritti e alla normativa collettiva invocata, senza che tuttavia dal Collegio emergesse una violazione costituzionale da accogliere
art. 53 CCNL Dirigenti Banche di credito cooperativo (24 luglio 2008)
Secondo la Corte il requisito contrattuale di motivazione del recesso, se insufficiente o generico, può essere integrato o precisato nel corso del giudizio; la sua carenza di per sé non determina automaticamente l'illegittimità del licenziamento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (testo introdotto dall'art.1, comma 17, legge n.228/2012)
Norma richiamata per l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di determinate condizioni processuali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento
Massime di principio
- L'interpretazione dei confini della domanda introduttiva è prerogativa del giudice di merito: questioni non chiaramente dedotte all'inizio del giudizio possono essere ritenute nuove e quindi inammissibili in sede di gravame.
- La mera genericità o incompletezza della motivazione del licenziamento per ragioni aziendali non determina automaticamente la sua illegittimità: il datore di lavoro può integrare o esplicitare le ragioni organizzative nel corso del giudizio.
- Le doglianze sollevate in appello che introducono fatti o prospettazioni diverse da quelli efficacemente dedotti nel ricorso introduttivo sono suscettibili di inammissibilità per novità.
- Quando si contesta l'insufficienza della motivazione disciplinata da un CCNL, occorre valutare anche le possibilità procedurali di integrazione della motivazione in sede giudiziale o arbitrale; la scelta della strada processuale può influire sulla rilevabilità della carenza motivazionale.
- In caso di soccombenza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a contributi processuali aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato; è utile prevedere tali oneri nel rischio di impugnazione.
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