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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23149/2021 del 19/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il licenziamento intimato da ICCREA Banca e chiedeva il riconoscimento dell'indennità supplementare prevista dal CCNL dei dirigenti delle BCC. Le censure principali erano: 1) inesattezza della motivazione del licenziamento per aver indicato la 'soppressione' dell'unità anziché il suo 'accorpamento' e per non aver specificato le unità accorpate; 2) violazione dell'art. 53 del CCNL che, a suo dire, richiederebbe una motivazione dettagliata delle ragioni organizzative; 3) omissione da parte della banca dell'obbligo di ricercare posti dirigenziali disponibili in tutta l'azienda per la ricollocazione (repechage); 4) doglianze collegate alla violazione del principio di buona fede e correttezza nella procedura di licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi di ricorso. Ha ritenuto che: a) l'interpretazione dei confini della domanda e la valutazione se talune questioni fossero state o meno dedotte nel ricorso introduttivo spettano al giudice del merito e la decisione della Corte d'appello, pur non coincidente con la tesi del ricorrente, era adeguatamente motivata; b) l'eventuale genericità o insufficienza della motivazione del recesso non comporta automaticamente la nullità o l'ingiustificatezza del licenziamento, posto che il datore di lavoro può integrare o esplicitare la motivazione nell'ambito del giudizio; c) le questioni ritenute nuove in sede di appello sono inammissibili; d) conseguentemente il ricorso è respinto, il resistente è considerato vincitore e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 4.500,00 oltre euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%), nonché all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n.115/2002 come modificato dalla legge n.228/2012.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato come norma sul ricorso per cassazione; la Corte evidenzia che questioni non sollevate nel ricorso ex art. 414 non possono essere ora dedotte se ritenute nuove dal giudice di merito

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato nella contestazione di inammissibilità delle censure nuove in appello; usato insieme all'art. 414 per delimitare i termini delle questioni processuali

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Fondamento delle doglianze per falsità di motivazione e violazione di legge; la Corte ha ritenuto però che le argomentazioni del ricorrente non soddisfacevano i presupposti di illegittimità di diritto invocati

  • art. 41 Cost.

    Richiamato in rapporto alla tutela dei diritti e alla normativa collettiva invocata, senza che tuttavia dal Collegio emergesse una violazione costituzionale da accogliere

  • art. 53 CCNL Dirigenti Banche di credito cooperativo (24 luglio 2008)

    Secondo la Corte il requisito contrattuale di motivazione del recesso, se insufficiente o generico, può essere integrato o precisato nel corso del giudizio; la sua carenza di per sé non determina automaticamente l'illegittimità del licenziamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002 (testo introdotto dall'art.1, comma 17, legge n.228/2012)

    Norma richiamata per l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di determinate condizioni processuali; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento

Massime di principio

  • L'interpretazione dei confini della domanda introduttiva è prerogativa del giudice di merito: questioni non chiaramente dedotte all'inizio del giudizio possono essere ritenute nuove e quindi inammissibili in sede di gravame.
  • La mera genericità o incompletezza della motivazione del licenziamento per ragioni aziendali non determina automaticamente la sua illegittimità: il datore di lavoro può integrare o esplicitare le ragioni organizzative nel corso del giudizio.
  • Le doglianze sollevate in appello che introducono fatti o prospettazioni diverse da quelli efficacemente dedotti nel ricorso introduttivo sono suscettibili di inammissibilità per novità.
  • Quando si contesta l'insufficienza della motivazione disciplinata da un CCNL, occorre valutare anche le possibilità procedurali di integrazione della motivazione in sede giudiziale o arbitrale; la scelta della strada processuale può influire sulla rilevabilità della carenza motivazionale.
  • In caso di soccombenza, il ricorrente può essere condannato alle spese e a contributi processuali aggiuntivi previsti dalla normativa sul contributo unificato; è utile prevedere tali oneri nel rischio di impugnazione.

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