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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23069/2021 del 18/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Università del Salento ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva escluso la legittimità della trattenuta, operata dall'Ateneo sulle somme dovute alla lavoratrice Rosetta Vaccaro, relativa alla quota contributiva a carico del lavoratore. L'Ateneo sosteneva che l'obbligo di versare all'INPS anche la quota del lavoratore sorge solo in caso di pagamento parziale o ritardato all'ente previdenziale e che, nella fattispecie, l'Università aveva regolarizzato la posizione contributiva eseguendo i versamenti alla data dell'esecuzione della sentenza di primo grado; pertanto riteneva legittima la detrazione della quota a carico del lavoratore dagli importi spettanti alla Vaccaro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Università. Ha confermato il principio consolidato secondo cui, ai sensi degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952, se il datore di lavoro non versa tempestivamente all'ente previdenziale la contribuzione (compresa la quota a carico del lavoratore) la quota a carico del lavoratore si considera parte integrante della retribuzione dovuta al lavoratore e non può essere trattenuta dal datore di lavoro. La Corte ha inoltre precisato che per valutare la tempestività del versamento non rileva la data della pronuncia giudiziale ma quella in cui il diritto è maturato: l'inadempimento nasce dal mancato pagamento nel periodo di maturazione, e non dal decorso della sentenza che accerta tale mancato pagamento. Non sono state liquidate le spese di cassazione per le ragioni indicate nel dispositivo; è stata inoltre richiamata la questione relativa all'applicazione delle disposizioni del D.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge n. 218/1952, art. 19

    In combinato con l'art. 23, disciplina l'obbligo di contribuzione previdenziale; la Corte interpreta che la quota a carico del lavoratore diventa retribuzione dovuta quando il datore non versa tempestivamente all'ente previdenziale

  • legge n. 218/1952, art. 23

    Stabilisce che, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del datore, la quota contributiva a carico del lavoratore grava sul datore stesso perché si considera parte della retribuzione spettante al lavoratore

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, art. 23, comma 8-bis

    Norma richiamata in sede di deposito delle conclusioni del Procuratore Generale; attiene a questioni procedurali relative all'intervento del Pubblico Ministero in Cassazione

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato in relazione all'esenzione o meno dal pagamento del contributo unificato da parte delle amministrazioni; la Corte evidenzia che l'esenzione generale per le Amministrazioni dello Stato non si estende agli enti pubblici autonomi che, pur usufruendo del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, non rientrano automaticamente nell'esenzione

Massime di principio

  • Se il datore non versa tempestivamente le contribuzioni all'ente previdenziale, la quota contributiva a carico del lavoratore diventa parte integrante della retribuzione e non può essere trattenuta dal datore.
  • La tempestività del versamento si valuta rispetto al momento in cui il diritto del lavoratore a quella retribuzione è maturato, non in base alla data in cui un giudice accerta o condanna al pagamento.
  • Il semplice versamento successivo all'accertamento giudiziale non retrodata la tempestività: il ritardo nel periodo di effettiva maturazione fa sorgere l'obbligo del datore di includere la quota contributiva nella retribuzione dovuta al lavoratore.
  • In situazioni analoghe il lavoratore può reclamare non solo la parte retributiva, ma anche la quota contributiva che sia stata omessa nei termini; l'amministrazione difettosa del datore può tradursi in responsabilità verso il lavoratore e obbligo di integrazione della contribuzione.
  • Le questioni processuali e di spese vanno valutate caso per caso: enti pubblici autonomi che si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato potrebbero non godere delle esenzioni previste per le amministrazioni statali (D.P.R. n. 115/2002).

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