Cassazione Civile, Sentenza n. 23072/2021 del 18/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul diritto della resistente, ex lettrice di lingua straniera, a svolgere la prestazione lavorativa nel rispetto del monte ore annuo minimo previsto dall'art. 51 del CCNL 21.5.1996 per il personale universitario e al pagamento delle differenze retributive calcolate secondo il parametro indicato dal d.l. n. 2/2004. La Corte d'Appello aveva dichiarato l'estinzione del giudizio ex art. 26 legge n. 240/2010 sollevata dalla Gleave, senza decidere sul merito dell'appello dell'Ateneo che mirava a riformare la sentenza di primo grado favorevole alla Gleave.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Università, ritenendo che l'estinzione prevista dall'art. 26, comma 3, legge n. 240/2010 debba essere applicata solo quando la pretesa azionata coincida integralmente con la disciplina di quantificazione prevista dall'art. 1 del d.l. n. 2/2004 (come interpretato dall'art. 26). Nel caso concreto la controversia verteva invece sull'applicabilità del CCNL e sull'individuazione del monte ore annuo, questioni estranee alla norma di interpretazione autentica; pertanto l'estinzione dichiarata dalla Corte d'Appello era errata. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione per decidere anche sul merito e sulle spese.
Norme richiamate
legge n. 240/2010, art. 26
La disposizione che prevede l'estinzione dei giudizi pendenti contro le università va interpretata restrittivamente: trova applicazione solo se la pretesa sostanziale fatta valere coincide integralmente con la quantificazione del trattamento economico prevista dall'art. 1 del d.l. n. 2/2004, così come chiarito dalla stessa norma di interpretazione autentica
d.l. n. 2/2004, art. 1
Fornisce il parametro di quantificazione del trattamento economico degli ex lettori: l'estinzione prevista dall'art. 26 legge 240/2010 va letta in relazione a questa disciplina e opera solo se la domanda corrisponde a quanto lì stabilito
CCNL 21.5.1996, art. 51
Rilevante per la determinazione del monte ore annuo dei collaboratori esperti linguistici; la disputa sull'applicabilità del CCNL e sul monte ore è estranea alla norma di interpretazione autentica e non giustifica l'estinzione ex art. 26
legge n. 236/1995, art. 4
Norma richiamata dalle parti sulla disciplina delle selezioni per collaboratori linguistici; la Corte ha rilevato che l'art. 26 non è limitato ai soli soggetti che abbiano superato quella selezione, ma l'applicabilità dipende dalla coincidenza della pretesa con la disciplina di quantificazione del d.l. 2/2004
d.P.R. n. 382/1980, art. 28
Richiamato in relazione al contratto originario di lettorato stipulato dalla resistente; utile per ricostruire la natura del rapporto ma non decisivo ai fini dell'applicazione dell'art. 26 legge 240/2010
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater (mod. legge n. 228/2012)
Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato per cassazione, in quanto non sussistono le condizioni per applicarlo
Corte Cost. n. 38/2012 (giurisprudenza richiamata)
Principio secondo cui l'estinzione non deve ledere il diritto di azione e deve garantire il pieno riconoscimento del bene della vita perseguito dagli ex lettori
Cassazione S.U. n. 19164/2017 e Cass. n. 10482/2016
Orientamenti di legittimità che hanno chiarito i criteri di applicazione dell'art. 26 legge 240/2010 in relazione al d.l. 2/2004, richiamati come parametro ermeneutico decisivo
Massime di principio
- L'estinzione prevista dall'art. 26 legge 240/2010 opera solo quando la domanda giudiziale corrisponde integralmente alla quantificazione economica stabilita dall'art. 1 del d.l. n. 2/2004; se la controversia riguarda profili diversi (es. applicabilità del CCNL o monte ore), non si può dichiarare estinto il processo
- Il giudice di legittimità può cassare una pronuncia per errata applicazione dell'art. 26 e rinviare il processo al merito quando l'applicazione dell'estinzione ha avuto l'effetto di impedire la decisione sulle pretese sostanziali
- In ipotesi di pretese miste o non perfettamente coincidenti con la disciplina di interpretazione autentica, l'estinzione deve essere valutata restrittivamente per non ledere il diritto di azione costituzionalmente garantito
- Le questioni processuali (es. ammissibilità del ricorso per specificità dei motivi) vanno esaminate nel senso sostanziale: se il motivo individua chiaramente la norma di legittimità violata e la doglianza, il ricorso è ammissibile
- In controversie tra ex lettori e atenei va sempre verificata la natura della pretesa (quantificazione economica prevista dal d.l. 2/2004 vs. diritti derivanti da CCNL/contratti) per stabilire se l'art. 26 sia applicabile
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