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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23150/2021 del 19/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la declaratoria del diritto al pagamento della voce retributiva denominata "nuovo terzo elemento salariale", soppressa dall'Accordo nazionale 25.7.1997 e mantenuta solo per i lavoratori in servizio a tempo indeterminato alla data dell'accordo. Basile era stato assunto con contratto di formazione e lavoro e poi trasformato a tempo indeterminato, e sosteneva di dover beneficiare della voce retributiva come conseguenza della trasformazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello. Ha ritenuto che il periodo di formazione debba essere computato nell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 3 d.l. 726/1984, ma che ciò non implica automaticamente il riconoscimento di elementi retributivi (come il "nuovo terzo elemento salariale") che i lavoratori in formazione non avevano mai percepito. La soppressione dell'elemento retributivo da parte della contrattazione collettiva e la previsione di mantenimento solo per chi già ne beneficiava non costituiscono violazione né trattamento discriminatorio, alla luce della giurisprudenza consolidata e della disciplina comunitaria che concede margini di discrezionalità per gli strumenti formativi/apprendistato. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.L. n. 726/1984 conv. L. n. 863/1984, art. 3, commi 5 e 12

    Stabilisce che il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio una volta trasformato il rapporto; la Corte lo applica affermando che tale computo vale per scopi di anzianità ma non determina automaticamente il diritto ad elementi retributivi mai percepiti.

  • Art. 12 disp. prel. cod. civ.

    Richiamato nel motivo del ricorso; la sentenza non rileva una violazione delle disposizioni preliminari del codice civile in relazione alla materia controversa.

  • Accordo nazionale 25 luglio 1997, art. 4

    Ha soppresso il "nuovo terzo elemento salariale" e disposto che i valori confluiscano nei trattamenti sostitutivi mantenuti solo per i lavoratori già in forza a tempo indeterminato alla data; la Corte ne conferma la legittimità applicativa rispetto ai lavoratori assunti con contratto di formazione.

  • CCNL 2 ottobre 1989 / Accordi nazionali precedenti (21 maggio 1981, 17 giugno 1982)

    Ricostruiscono l'origine e la natura del "terzo elemento" e del "nuovo terzo elemento salariale": un elemento retributivo derivato da conglobamenti e CAU, non collegato automaticamente all'anzianità di servizio dei lavoratori in formazione.

  • Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato 18 marzo 1999 / Direttiva 1999/70/CE

    La clausola richiamata conferisce agli Stati membri margini di discrezionalità nell'applicazione dell'accordo riguardo ai rapporti di formazione professionale iniziale e all'apprendistato; la Corte ne trae conferma che la contrattazione collettiva può prevedere trattamenti differenziati per i contratti formativi.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite sent. n. 20074/2010 e numerose pronunce successive)

    Principio consolidato: il periodo di formazione si computa nell'anzianità ai fini di scatti e benefici connessi all'anzianità, ma non può essere usato per pretendere elementi retributivi che, per natura contrattuale, non erano mai stati corrisposti ai lavoratori in formazione; la contrattazione può limitare il mantenimento di voci solo a chi ne beneficiava.

Massime di principio

  • La trasformazione di un contratto di formazione in tempo indeterminato comporta il computo del periodo di formazione nell'anzianità di servizio, ma ciò non determina automaticamente il diritto a tutte le voci retributive se tali voci non erano mai state effettivamente erogate durante il periodo formativo.
  • La contrattazione collettiva può ristrutturare o sopprimere elementi retributivi e prevedere il mantenimento di tali voci solo per chi le percepiva già alla data dell'accordo senza che ciò configuri necessariamente discriminazione o violazione della legge sul computo dell'anzianità.
  • Per ottenere il riconoscimento di una voce retributiva soppressa, il lavoratore deve dimostrare un concreto diritto o pregresso godimento di quella voce; la mera trasformazione del contratto non è sufficiente se l'elemento non era parte della retribuzione ricevuta.
  • La disciplina e la giurisprudenza comunitarie lasciano margini di discrezionalità agli Stati e alla contrattazione rispetto ai rapporti di formazione e apprendistato, consentendo trattamenti differenziati a fini incentivanti della stabilizzazione.
  • Nelle controversie analoghe è determinante l'accertamento fattuale circa l'effettiva percezione o meno della voce retributiva prima della soppressione: se non è mai stata erogata, difficilmente si potrà ottenere il suo riconoscimento retroattivo.

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