Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 23070/2021 del 18/08/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della Corte d'appello di Lecce che aveva escluso la legittimità della trattenuta operata dall'Ateneo sulla somma riconosciuta alla lavoratrice a titolo di differenze retributive, in particolare la detrazione della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice. L'Università deduceva che la trattenuta era legittima perché l'Ateneo aveva regolarizzato la posizione contributiva ottemperando tempestivamente alla sentenza di primo grado; contestava dunque l'interpretazione degli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952 secondo la quale, in caso di ritardo nel pagamento dei contributi, la quota a carico del lavoratore diventa retribuzione e non può essere trattenuta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Università del Salento, confermando la pronuncia della Corte d'appello. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui l'operazione di ritenuta della quota contributiva a carico del lavoratore è legittima solo se il datore di lavoro versa tempestivamente la relativa contribuzione all'ente previdenziale; se il pagamento è ritardato rispetto ai termini di imposta (ossia rispetto al momento in cui il diritto retributivo è maturato), la quota contributiva diviene parte della retribuzione dovuta al lavoratore e non può essere trattenuta. La Corte ha inoltre precisato che rileva la data di maturazione del diritto e non la data della pronuncia giudiziale. Non sono state regolate le spese di cassazione per le ragioni processuali indicate (assenza di difesa attiva da parte di alcuni intimati); si è dato atto delle conseguenze previste dall'art. 13 DPR n.115/2002 in materia di contributo unificato per le amministrazioni pubbliche.

Norme richiamate

  • legge n. 218/1952, artt. 19 e 23

    Se il datore di lavoro non versa tempestivamente all'ente previdenziale la contribuzione dovuta, la quota contributiva a carico del lavoratore si considera parte della retribuzione e non può essere trattenuta dal datore; la trattenuta è ammessa solo quando il versamento all'ente sia tempestivo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis: Cass. n. 18897/2019; n. 25956/2017; n. 23426/2016; n. 18044/2015; n. 19790/2011; n. 22379/2015)

    Orientamenti consolidati che precisano che il mancato o ritardato pagamento delle contribuzioni fa estendere il credito retributivo anche alla quota contributiva a carico del lavoratore; per la tempestività conta la data di maturazione del diritto e non la data della pronuncia giudiziale.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma relativa alle condizioni di esenzione/obbligo di versamento del contributo unificato da parte delle pubbliche amministrazioni; la Cassazione rileva l'applicabilità limitata dell'esenzione alle amministrazioni dello Stato e non agli enti pubblici autonomi che si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176)

    Riferimento procedurale utilizzato perché il Procuratore Generale ha depositato conclusioni ex tale disposizione; implica aspetti procedurali sul deposito di conclusioni nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il datore di lavoro può trattenere dalla somma dovuta al lavoratore la quota contributiva solo se ha versato tempestivamente quella quota all'ente previdenziale; in caso di versamento tardivo la quota contributiva diventa parte integrante della retribuzione dovuta al lavoratore e non può essere trattenuta.
  • Per valutare la tempestività del versamento non rileva la data della pronuncia giudiziale ma la data in cui il diritto retributivo è maturato per ciascun periodo di riferimento: il ritardo si verifica dal momento in cui il pagamento doveva essere effettuato secondo il rapporto previdenziale.
  • Se si è incerti sulla regolarità dei versamenti precedenti, il datore di lavoro che intende operare ritenute dovrebbe prima accertare e regolarizzare i versamenti verso l'ente previdenziale per evitare contestazioni e richieste risarcitorie da parte del lavoratore.
  • La qualificazione della quota contributiva come retribuzione, in caso di ritardo, comporta anche conseguenze contributive e fiscali: il lavoratore potà essere titolare di un credito su cui vanno calcolate contribuzioni non versate dall'azienda.
  • Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici autonomi devono porre attenzione alle regole processuali e fiscali diverse (esenzioni e obblighi di contributo unificato) quando partecipano a giudizi di cassazione: l'esenzione prevista per le amministrazioni dello Stato non si estende automaticamente agli enti pubblici autonomi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.