Cassazione Civile, Sentenza n. 23071/2021 del 18/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava la trattenuta, operata dall'Università nelle somme dovute a Marie Gracie Chiarello a titolo di differenze retributive, della quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. L'Università aveva regolarizzato la posizione contributiva eseguendo versamenti conformi allo "status" del dipendente per i periodi interessati e aveva detratto la quota contributiva a carico del lavoratore dall'importo complessivo. La Corte d'appello aveva escluso la legittimità della trattenuta ritenendo che, in caso di versamento tardivo della contribuzione, la quota a carico del lavoratore diviene parte della retribuzione e non può essere trattenuta dal datore; l'Università ha impugnato tale decisione in cassazione sostenendo che la regolarizzazione effettuata dopo la pronuncia di primo grado fosse tempestiva e dunque legittimasse la ritenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Università del Salento, confermando la Corte d'appello. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui gli artt. 19 e 23 della legge n. 218/1952 consentono la ritenuta della quota contributiva a carico del lavoratore solo se il datore abbia adempiuto tempestivamente l'obbligo contributivo; se il versamento è ritardato rispetto ai termini del rapporto previdenziale, la quota grava sul datore perché diventa parte della retribuzione spettante al lavoratore. Per la tempestività non conta la data della pronuncia giudiziale, ma la data in cui il diritto alle differenze retributive è maturato. La Corte non si è pronunciata sulle spese di cassazione per specifiche ragioni processuali indicate nel provvedimento e ha dato atto delle condizioni relative al versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
legge n. 218/1952
Gli artt. 19 e 23 stabiliscono che la quota contributiva a carico del lavoratore può essere trattenuta dal datore solo se questi abbia corrisposto tempestivamente la contribuzione all'ente previdenziale; in caso di ritardo il credito retributivo si estende alla quota contributiva e la trattenuta non è consentita.
D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in legge 18 dicembre 2020 n. 176
Norma processuale richiamata per la formulazione delle conclusioni del Pubblico Ministero; non incide sul merito sostanziale della controversia ma è menzionata nel procedimento di cassazione.
codice di procedura civile
Art. 360 n.3 invocato per i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto). L'art. 118 è richiamato come rinvio alla motivazione di precedenti decisioni della Corte.
D.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Richiamato in relazione alle condizioni processuali per l'esenzione o il versamento del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti rilevanti ai fini dell'eventuale pagamento.
giurisprudenza consolidata della Cassazione
Cass. n. 18897/2019; n. 25956/2017; n. 23426/2016; n. 18044/2015; n. 19790/2011; n. 22379/2015
La Corte ha richiamato tali precedenti per affermare il principio secondo cui la tempestività del versamento contributivo si valuta rispetto al momento in cui il diritto alla retribuzione matura e che il pagamento tardivo rende inammissibile la ritenuta della quota a carico del lavoratore.
Massime di principio
- Se il datore di lavoro versa i contributi in ritardo rispetto ai termini del rapporto previdenziale, la quota contributiva a carico del lavoratore diviene parte della retribuzione e non può essere successivamente trattenuta dal datore.
- La tempestività del versamento non si misura dalla data della pronuncia giudiziale che accerta il credito, ma dal momento in cui il diritto retributivo è maturato (periodo lavorato); il giudizio che accerta il mancato pagamento non differisce il termine dell'obbligazione contributiva.
- Se il datore ha effettivamente adempiuto tempestivamente gli obblighi contributivi nei termini del rapporto previdenziale, è legittimato ad operare la ritenuta della quota a carico del lavoratore; al contrario, il versamento tardivo priva tale ritenuta di legittimità.
- Per le pubbliche amministrazioni e gli enti è opportuno verificare le regole specifiche sul patrocinio e sulle esenzioni processuali (es. D.P.R. n.115/2002) quando si determinano le spese e gli oneri processuali.
- In controversie simili è determinante ricostruire la tempistica dei versamenti contributivi rispetto ai periodi di maturazione del diritto retributivo: la documentazione che prova il versamento tempestivo o il ritardo è la prova decisiva per valutare la legittimità di eventuali trattenute.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata su questo punto: le parti devono guardare ai precedenti della Cassazione citati per prevedere l'esito di ricorsi analoghi.
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