Sentenza del 15/11/2016 n. 2033 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rimborsi - Richiesta di rimborso Iva versata in eccesso - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso dell’eccedenza IVA è stata ritenuta soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale. Il termine biennale dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 opera infatti solo in via sussidiaria e residuale, quando non siano previsti termini specifici dalla disciplina applicabile. Ne consegue che la pretesa del contribuente non può essere considerata tardiva per il solo decorso del termine biennale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine entro il quale può essere richiesto il rimborso dell’IVA versata in eccesso. Il contribuente sosteneva l’applicabilità del termine ordinario di prescrizione decennale, mentre l’Amministrazione finanziaria riteneva applicabile il termine biennale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21
Il termine biennale per la presentazione della domanda di rimborso ha natura sussidiaria e residuale e si applica soltanto in mancanza di una disciplina specifica.
Codice civile, art. 2946
prescrizione ordinaria decennale
In assenza di un termine speciale applicabile, il diritto al rimborso dell’IVA versata in eccesso è soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni.
Massime di principio
- Per stabilire se una domanda di rimborso fiscale è tempestiva occorre verificare anzitutto se la normativa sostanziale preveda un termine specifico.
- Il termine biennale dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 non è automaticamente applicabile a ogni richiesta di rimborso, ma opera solo come termine residuale.
- Quando manca una disposizione speciale, il diritto di rimborso può essere soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
- La qualificazione della somma richiesta come imposta versata in eccesso può incidere sulla scelta del termine applicabile; è quindi necessario distinguere tra rimborso di un’eccedenza e altre forme di restituzione fiscale.
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