Sentenza del 23/02/2018 n. 773 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Irap - Presupposto impositivo - Autonoma organizzazione - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso che gli elementi indicati potessero integrare, di per sé, il presupposto impositivo dell'IRAP. È stato quindi affermato che l'attività del professionista non è soggetta a IRAP quando manca una struttura organizzativa autonoma, stabile e non meramente occasionale, eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la debenza dell'IRAP sostenendo l'assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione. In particolare, lo svolgimento dell'attività presso più strutture, l'elevato ammontare dei compensi, l'entità dei beni strumentali utilizzati e il pagamento di compensi a terzi non stabilmente inseriti nell'organizzazione professionale non sono, considerati isolatamente, elementi sufficienti a dimostrare un'autonoma organizzazione.
Norme richiamate
IRAP – presupposto dell'autonoma organizzazione
L'IRAP richiede che l'attività sia autonomamente organizzata, ossia esercitata con una struttura organizzativa stabile e ulteriore rispetto all'apporto personale del professionista. La mera presenza di più sedi o strutture, compensi elevati, beni strumentali o collaborazioni occasionali non dimostra automaticamente tale requisito.
Massime di principio
- Per i professionisti, l'assoggettamento a IRAP non deriva automaticamente dal volume d'affari o dall'entità dei compensi, ma dalla presenza concreta di un'autonoma organizzazione.
- Lavorare presso più strutture non è sufficiente, da solo, a provare l'autonoma organizzazione.
- L'impiego di beni strumentali deve essere valutato in rapporto alla loro indispensabilità e rilevanza organizzativa; beni ordinari e strettamente necessari all'attività non bastano normalmente a integrare il presupposto.
- I compensi corrisposti a terzi rilevano soprattutto quando i collaboratori sono stabilmente e continuativamente inseriti nella struttura professionale; prestazioni occasionali o non organizzativamente autonome sono, di regola, insufficienti.
- La valutazione deve essere complessiva e concreta, considerando se il professionista si avvalga di una struttura autonoma capace di potenziare stabilmente la sua attività oltre il lavoro personale.
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