Ordinanza n. 129/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento prot. n°AGEA.AGA.2023.22922, del 23/02/2023, notificato da AGEA in data 27/03/2023 all'Az. Ag. Brovelli Franco avente ad oggetto “Regime quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria – Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” con tutti i suoi allegati, con cui veniva comminato all'azienda destinataria, a seguito del ricalcolo del prelievo in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, il pagamento per l'annata 2003/2004 della somma di euro 38.555,58 a titolo di capitale e di euro 9.612,97 a titolo di interessi; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare relativo all'annata 2003/2004, con richiesta di pagamento di capitale e interessi
Esito
La controversia
L'azienda agricola ha impugnato il provvedimento con cui AGEA, dando esecuzione a sentenze del Consiglio di Stato, ha ricalcolato il prelievo supplementare relativo al regime delle quote latte per l'annata 2003/2004, quantificando il capitale in euro 38.555,58 e gli interessi in euro 9.612,97. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una precisazione motivata sulla permanenza dell'interesse alla decisione nel merito, nonché l'aggiornamento della situazione di fatto e degli eventuali atti sopravvenuti e l'indicazione circa la necessità di attività istruttoria. Ha inoltre richiesto ad AGEA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori: la ricorrente deve dichiarare motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se persista l'interesse alla decisione e deve aggiornare la situazione relativa alla controversia; AGEA deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e gli allegati, ove mancanti. Il termine decorre dalla comunicazione della segreteria e gli adempimenti devono essere svolti nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata quale manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. È stata ordinata alla segreteria la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione intimata.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
L'inerzia della parte rispetto all'incombente volto a verificare la permanenza dell'interesse può essere valorizzata ai fini della decisione, anche per dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; l'inerzia della parte compulsata a manifestare l'attuale interesse può costituire elemento decisivo per tale declaratoria.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla trattazione camerale o alla decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale e può fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- In presenza di elementi non sufficienti per una decisione coerente sulla controversia, il giudice amministrativo può disporre istruttoria ordinando alla parte privata di aggiornare la situazione sostanziale e processuale e all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti rilevanti.
- L'incombente istruttorio diretto a verificare la permanenza dell'interesse al ricorso deve essere adempiuto entro il termine assegnato dal giudice; l'inosservanza può produrre conseguenze processuali sulla procedibilità della domanda.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 485/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →