Cassazione Penale, Sentenza n. 23131/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza di appello lamentando: 1) la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., sostenendo che telecamere interne e personale di vigilanza escludessero l'esposizione dei beni alla pubblica fede; 2) la configurabilità del furto semplice e la mancata declaratoria di non procedibilità per difetto di querela; 3) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.), per la ridotta lesività, l'ampia collaborazione e l'assenza di precedenti. In sede di legittimità i motivi sono stati ritenuti riproduttivi e non adeguatamente analizzati, ma, successivamente, è pervenuta la remissione di querela della persona offesa (Di Stefano Stefania) del 28/05/2024, regolarmente accettata, e la modificazione normativa (d.lgs. 150/2022) ha reso il reato procedibile a querela, rendendo efficace la remissione intervenuta in pendenza del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i motivi di cassazione come riproduttivi e privi di critica puntuale, ma ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale si è estinta per intervenuta e accettata remissione di querela. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la remissione di querela, se accettata e tempestiva, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità anche se intervenuta in pendenza del ricorso. Le spese processuali sono state poste a carico delle querelate (ossia delle imputate).
Norme richiamate
art. 625 c.p. (n.7 - aggravante)
La ricorrente contestava l'applicazione dell'aggravante per esposizione alla pubblica fede; il giudice di merito aveva valutato l'aggravante, ma tale censura non è stata ritenuta adeguatamente sviluppata in cassazione
art. 131‑bis c.p.
Invocata come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il giudice di merito non ha riconosciuto la non punibilità e la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per carenza di critica specifica
d.lgs. n. 150/2022 (e D.I. 162/2022 conv. in L. 199/2022)
Ha reso il reato in questione procedibile a querela della persona offesa a decorrere dal 30.12.2022; per tale ragione la remissione di querela è idonea ad estinguere l'azione penale
art. 152, terzo comma, c.p.
Richiamato nel contesto della giurisprudenza che estende il termine di rilevazione della remissione della querela fino alla condanna irrevocabile, giustificando l'accertamento dell'estinzione anche in sede di legittimità
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela, la remissione della querela, se tempestiva e accettata, estingue l'azione penale anche se intervenuta durante il giudizio di cassazione; il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla.
- I motivi di cassazione che si limitano a riprodurre argomentazioni già esaminate in merito e privi di critica puntuale alla motivazione sono inammissibili.
- A seguito di modifiche legislative che rendono un reato procedibile a querela, le parti (difesa e pubblica accusa) devono monitorare eventuali remissionsi da parte della persona offesa, perché queste possono paralizzare la perseguibilità del reato e comportare l'annullamento della sentenza senza rinvio.
- La remissione di querela deve risultare formalmente documentata e la sua accettazione deve essere registrata: solo così produce l'estinzione del reato rilevabile in sede di legittimità.
- Le spese processuali possono essere poste a carico delle persone querelate se l'azione penale si estingue per remissione di querela, salvo diversa pattuizione.
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