Cassazione Penale, Sentenza n. 31806/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/03/2023 che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare (custodia in carcere) disposta a fini di estradizione per il reato di omicidio aggravato. La difesa sosteneva che la motivazione sul pericolo di fuga fosse apodittica e che sussistessero elementi attenuanti (procedura di regolarizzazione del permesso di soggiorno, incensuratezza, occupazione) tali da escludere il concreto pericolo di fuga.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito che hanno fondato la sussistenza del pericolo di fuga sul possesso, da parte del ricorrente, di un passaporto contraffatto, considerato elemento specifico e concreto indicativo di capacità e propensione all'allontanamento clandestino. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiede motivazione specifica circa il pericolo di fuga; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse adeguata laddove si è fondata su un elemento fattuale concreto (possesso di documento contraffatto).
art. 274, lett. b), cod. proc. pen.
Attiene alla valutazione delle prove e degli elementi indiziari; la censura difensiva lamentava carenza di individuazione degli elementi concreti ma la Corte ha ritenuto che l'elemento documentale fosse idoneo come indice specifico.
art. 275, cod. proc. pen.
Norma sulla motivazione e sulle esigenze cautelari; applicata nella verifica della congruità e specificità della motivazione sul pericolo di fuga.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e alla somma per inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al versamento di euro 3.000,00.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riguarda adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la sentenza dispone l'invio agli uffici per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il possesso di documenti falsi validi ai fini dell'espatrio è un elemento concreto e rilevante che può giustificare il giudizio di pericolo di fuga nelle procedure di estradizione.
- La valutazione del pericolo di fuga deve basarsi su elementi specifici e concreti (non su presunzioni generali); tuttavia un singolo fatto probante (es. passaporto contraffatto) può essere sufficiente se adeguatamente collegato al rischio di allontanamento clandestino.
- Circostanze personali favorevoli (procedura di regolarizzazione del soggiorno, mancanza di precedenti, occupazione) sono elementi attenuanti ma non escludono automaticamente il pericolo di fuga se sussistono indici concreti contrari.
- In sede di impugnazione dell'ordinanza cautelare in procedura di estradizione, i giudici verificano la sussistenza delle esigenze cautelari in modo circoscritto: la decisione deve risultare motivata con riferimento a fatti concreti che dimostrino la capacità e la propensione all'allontanamento.
- Se il ricorso è ritenuto inammissibile la parte ricorrente può essere condannata a spese e a una somma a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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