Sentenza del 08/05/2017 n. 3169 - Comm. Trib. Prov. Milano
DAZI ANTIDUMPING - Moduli fotovoltaici in silicio - Importazione da Malesia e Taiwan - Eccezione per alcuni esportatori - Tassatività dell'elenco - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente contestava l'applicazione del dazio antidumping ai moduli fotovoltaici in silicio importati da Malesia o Taiwan, sostenendo che l'esenzione prevista per determinate società dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 potesse essere estesa anche a operatori non espressamente indicati nell'elenco dell'articolo 1, paragrafo 2. La questione riguardava quindi l'interpretazione tassativa dell'elenco delle società esentate e l'eventuale applicazione analogica dell'eccezione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il regolamento 2016/184 ha esteso il dazio antidumping, originariamente applicato alle importazioni dalla Cina, alle medesime merci provenienti da Malesia e Taiwan, prevedendo un'esenzione soltanto per le società specificamente indicate. Poiché l'articolo 14 delle disposizioni preliminari del codice civile vieta l'applicazione analogica delle norme eccezionali, l'esenzione non può essere estesa a società non comprese nell'elenco. Il dazio è pertanto dovuto dall'operatore non espressamente esentato.
Norme richiamate
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184
Il regolamento estende il dazio antidumping alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio provenienti da Malesia e Taiwan, escludendo soltanto i prodotti fabbricati dalle società espressamente elencate. L'elenco delle società esentate è tassativo.
Articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
L'esenzione dal dazio costituisce un'eccezione alla regola generale dell'imposizione e, come tale, non può essere applicata analogicamente a soggetti o situazioni non espressamente contemplati.
Massime di principio
- Quando una normativa doganale o tributaria individua espressamente i soggetti esentati da un dazio, l'elenco deve essere normalmente considerato tassativo.
- Le esenzioni e le deroghe a obblighi fiscali o doganali non possono essere estese per analogia a operatori che si trovino in una situazione simile ma non siano espressamente inclusi nella norma.
- Per beneficiare di un'esenzione è necessario verificare che il produttore, l'esportatore o l'operazione corrisponda esattamente ai requisiti e alle denominazioni indicate dalla normativa applicabile.
- L'eventuale somiglianza economica o commerciale con un'impresa esentata non è sufficiente a ottenere il medesimo trattamento, salvo un'espressa previsione normativa o una successiva modifica dell'elenco.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 mag 2017Sentenza del 08/05/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 mag 2017Sentenza del 08/05/2017 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
- Sentenza · 8 mag 2017Sentenza del 08/05/2017 n. 72 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 8 mag 2017Sentenza del 08/05/2017 n. 113 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 8 mag 2017Sentenza del 08/05/2017 n. 283 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
- Sentenza · 8 mag 2017Sentenza del 08/05/2017 n. 284 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →