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Sentenza

Sentenza del 08/05/2017 n. 3169 - Comm. Trib. Prov. Milano

DAZI ANTIDUMPING - Moduli fotovoltaici in silicio - Importazione da Malesia e Taiwan - Eccezione per alcuni esportatori - Tassatività dell'elenco - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente contestava l'applicazione del dazio antidumping ai moduli fotovoltaici in silicio importati da Malesia o Taiwan, sostenendo che l'esenzione prevista per determinate società dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/184 potesse essere estesa anche a operatori non espressamente indicati nell'elenco dell'articolo 1, paragrafo 2. La questione riguardava quindi l'interpretazione tassativa dell'elenco delle società esentate e l'eventuale applicazione analogica dell'eccezione.

La decisione

La contestazione è stata respinta. Il regolamento 2016/184 ha esteso il dazio antidumping, originariamente applicato alle importazioni dalla Cina, alle medesime merci provenienti da Malesia e Taiwan, prevedendo un'esenzione soltanto per le società specificamente indicate. Poiché l'articolo 14 delle disposizioni preliminari del codice civile vieta l'applicazione analogica delle norme eccezionali, l'esenzione non può essere estesa a società non comprese nell'elenco. Il dazio è pertanto dovuto dall'operatore non espressamente esentato.

Norme richiamate

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/184

    Il regolamento estende il dazio antidumping alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio provenienti da Malesia e Taiwan, escludendo soltanto i prodotti fabbricati dalle società espressamente elencate. L'elenco delle società esentate è tassativo.

  • Articolo 14 delle disposizioni preliminari al codice civile

    Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    L'esenzione dal dazio costituisce un'eccezione alla regola generale dell'imposizione e, come tale, non può essere applicata analogicamente a soggetti o situazioni non espressamente contemplati.

Massime di principio

  • Quando una normativa doganale o tributaria individua espressamente i soggetti esentati da un dazio, l'elenco deve essere normalmente considerato tassativo.
  • Le esenzioni e le deroghe a obblighi fiscali o doganali non possono essere estese per analogia a operatori che si trovino in una situazione simile ma non siano espressamente inclusi nella norma.
  • Per beneficiare di un'esenzione è necessario verificare che il produttore, l'esportatore o l'operazione corrisponda esattamente ai requisiti e alle denominazioni indicate dalla normativa applicabile.
  • L'eventuale somiglianza economica o commerciale con un'impresa esentata non è sufficiente a ottenere il medesimo trattamento, salvo un'espressa previsione normativa o una successiva modifica dell'elenco.

Testo integrale

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