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Sentenza

Sentenza del 08/05/2017 n. 70 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Contenzioso - Avviso d'accertamento emesso dalla società concessionaria all'accertamento del tributo - Ricorso proposto nei confronti dell'Ente locale - Inammissibilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’inammissibilità deriva dall’omessa o incerta indicazione del soggetto nei cui confronti il ricorso avrebbe dovuto essere proposto e dalla mancata partecipazione al giudizio della società concessionaria, parte necessaria.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso contro un avviso di accertamento per maggiore Tares nei confronti del Comune, sebbene l’atto fosse stato emesso dalla società concessionaria incaricata dell’accertamento del tributo. La concessionaria era la parte necessaria del giudizio, in quanto soggetto direttamente coinvolto nell’emissione dell’atto impugnato. L’errata individuazione della parte resistente e la mancata chiamata in giudizio della concessionaria hanno impedito l’instaurazione del necessario contraddittorio processuale.

Norme richiamate

  • Art. 18, comma 2, lettera c), del d.lgs. 546/1992

    Il ricorso deve contenere l'indicazione dell'ufficio nei cui confronti è proposto.

    Il ricorso tributario deve individuare correttamente il soggetto che ha emesso l’atto impugnato e nei cui confronti deve essere instaurato il giudizio.

  • Art. 18, comma 4, del d.lgs. 546/1992

    Il ricorso è inammissibile se manca o è incerta l'indicazione dell'ufficio nei cui confronti è proposto.

    L’errata individuazione della parte resistente, o la mancata indicazione del soggetto effettivamente legittimato, può determinare l’inammissibilità del ricorso.

  • Art. 10 del d.lgs. 546/1992

    Il processo tributario deve svolgersi tra il contribuente e l’ente o soggetto che ha emesso l’atto impugnato o che ne è titolare, così da garantire il necessario contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel contestare un atto tributario occorre individuare con precisione il soggetto che lo ha emesso, anche quando opera per conto di un Comune o di altro ente pubblico.
  • Se l’avviso è stato emesso da una società concessionaria, il ricorso deve essere proposto anche, e normalmente principalmente, nei confronti della concessionaria quale parte legittimata e necessaria.
  • La convenzione o il rapporto di concessione tra Comune e concessionaria non rende automaticamente il Comune il corretto resistente rispetto agli atti emessi direttamente dalla concessionaria.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ha emesso l’atto può comportare l’inammissibilità del ricorso, senza esame del merito della pretesa tributaria.
  • Prima di notificare il ricorso è necessario verificare l’intestazione dell’avviso, l’indicazione dell’ente o concessionario emittente e le istruzioni relative all’autorità destinataria dell’impugnazione.

Testo integrale

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