Sentenza del 08/05/2017 n. 72 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Accertamento - Controllo formale delle dichiarazioni ex articolo 36ter D.P.R. 600/73 - Invito a presentare documentazione - Esito del controllo non comunicato al contribuente - Cartella di pagamento - Nullità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi previsto dall'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva richiesto documentazione, che il contribuente aveva regolarmente trasmesso, ma non gli aveva comunicato validamente l'esito del controllo prima dell'iscrizione a ruolo e della successiva emissione della cartella. La comunicazione dell'esito, inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, non era stata recapitata perché il destinatario risultava sconosciuto.
La decisione
La cartella di pagamento è stata ritenuta nulla. Il controllo formale ex articolo 36-ter richiede che l'esito sia comunicato al contribuente, soprattutto quando questi abbia risposto all'invito dell'Ufficio producendo la documentazione richiesta. Una comunicazione non pervenuta al destinatario e risultata "sconosciuto" non dimostra l'avvenuta conoscenza dell'esito e non consente di ritenere validamente assolto l'obbligo di comunicazione preventiva.
Norme richiamate
Articolo 36-ter, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente.
La comunicazione dell'esito del controllo formale costituisce un adempimento necessario dell'Amministrazione. Se il contribuente ha presentato la documentazione richiesta, l'assenza di una comunicazione validamente ricevuta prima della cartella determina la nullità della pretesa riscossa.
Massime di principio
- Nel controllo formale ex articolo 36-ter, l'Amministrazione deve comunicare al contribuente l'esito delle verifiche prima di procedere alla riscossione delle somme contestate.
- Quando il contribuente risponde all'invito producendo la documentazione richiesta, l'Ufficio deve esaminarla e comunicare l'esito del controllo; non può procedere direttamente con la cartella senza tale passaggio.
- Una comunicazione restituita con la dicitura "sconosciuto" non prova, di per sé, che il contribuente abbia conosciuto l'esito del controllo e può rendere invalida la successiva cartella.
- In situazioni analoghe è importante verificare la prova della regolare comunicazione dell'esito, la correttezza dell'indirizzo utilizzato e l'effettiva trasmissione della documentazione richiesta.
- La nullità della cartella può essere fatta valere quando l'omessa o invalida comunicazione abbia impedito al contribuente di conoscere le contestazioni e di interloquire con l'Amministrazione prima della riscossione.
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